Il codice tributo 1123 è quello che il contribuente è tenuto ad utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva per il recupero a tassazione dell’eccedenza dedotta ai sensi dell’art.109, comma 4, lett b) del TUIR, art.1, comma 48, legge n.244/2007.
I contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici a quelli fiscali dei beni indicati nel quadro EC, riallineamento istantaneo, che esercitino attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore o che dichiarino ricavi o compensi per un ammontare superiore al limite stabilito dallo studio di settore di riferimento, sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IRES sulle deduzioni extracontabili. L’imposta deve essere versata in tre rate annuali e sulla seconda e terza rata vanno versati gli interessi legali.
Il quadro EC è suddiviso in quattro sezioni: le prime tre riguardano dati relativi a componenti negativi a cui fa riferimento la disciplina delle deduzioni extracontabili. La prima riguarda, nello specifico, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali strumentali ai fini fiscali e l’avviamento. La seconda sezione riguarda le altre rettifiche per beni diversi da quelli ammortizzabili; la terza gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri, la cui deduzione sia ammessa esplicitamente dal reddito d’impresa. Infine, la quarta e ultima sezione vanno riportate le somme totali, in base alle colonne.
L’assorbimento delle eccedenze avviene, quindi, o tramite il naturale riassorbimento ai fini IRES e recupero forzato ai fini IRAP, attraverso il riassorbimento istantaneo delle eccedenze extracontabili con versamento di un’imposta sostitutiva. Le categorie dei contribuenti coinvolti sono lavoratori autonomi, partite IVA, società di persone, semplici, Snc, Sas, studi associati, società di capitali ed enti commerciali,banche e altri intermediari finanziari.
Il codice tributo 1123 è proprio quello che va utilizzato per il versamento di detta imposta sostitutiva, compilando la sezione Erario e anche per indicare un importo a credito da compensare.
Nell’apposito campo va indicato l’anno di riferimento dell’imposta da versare, mentre dopo avere riportato l’importo a debito, deve essere lasciato vuoto il campo in corrispondenza della voce “importi a credito compensati”. Di seguito, al Totale A va segnalata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al
Totale B la somma degli eventuali importi a credito, sempre nei confronti dell’Erario, lasciare vuoto se non esistenti. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare a debito, quando il Totale A supera il Totale B, a credito nel caso opposto.