Il codice tributo 1125 è quello che il contribuente deve utilizzare, avvalendosi del modello F24, per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per il riallineamento della differenza tra i valori civili e quelli fiscali, in relazione agli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato nazionale, al consolidato mondiale e al registro dei trasporti fiscale.
Stando agli artt.128, 141 e 115 del TUIR, così come all’art.1, comma 49, legge 244/07, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore e accantonamenti fiscalmente non riconosciuti al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione di cui all’art.117 e nei nove precedenti dalla società o ente controllante o da altra società controllata, anche se non esercente l’opzione di cui all’art.117, i valori fiscali degli elementi dell’attivo e del passivo della società partecipata se, rispettivamente, superiori o inferiori a quelli contabili sono ridotte o aumentati dell’importo delle suddette svalutazioni, in proporzione ai rapporti tra la differenza dei valori contabili e fiscali dell’attivo e del passivo e l’ammontare complessivo di tali differenze.
L’ammontare delle differenze tra valori civili e quelli fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in cui viene esercitata l’opzione per l’adesione al consolidato o di rinnovo dell’opzione stessa, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato a un’imposta sostitutiva dell’imposta dei redditi delle società nella misura del 6%. La disposizione si applica anche alle differenze da riallineare ai sensi dell’art.115 del TUIR. E’ evidente l’intento del legislatore di consentire alla società in questione di beneficiare di un risparmio d’imposta, la quale altrimenti sarebbe naturalmente molto superiore alla misura appena indicata del 6%.
Il codice tributo 1125 è proprio quello che deve essere utilizzato per il versamento della suddetta imposta sostitutiva, utilizzando il modello F24 e compilandolo alla sezione Erario, anche per un eventuale importo a credito da compensare. Nell’apposito campo deve essere indicato l’anno a cui fa riferimento l’imposta da versare e successivamente deve scriversi l’importo a debito dovuto, mentre deve rimanere vuoto il campo importo a credito da compensare. Al Totale A va indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati verso l’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà essere a debito, nel caso in cui il Totale A fosse superiore al Totale B, a credito nel caso opposto.