Il codice tributo 5052 è quello che le imprese devono utilizzare con il modello F24 per la restituzione del capitale legato agli incentivi fiscali a favore di una società le cui azioni siano state ammesse alla quotazione presso un mercato regolamentato di uno stato membro dell’Unione Europea.
Per capire bene di cosa parliamo, bisogna che facciamo riferimento al decreto legge n.269 del 2003, che all’art.1 riguardante la detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti, al comma 1, lett.d, prevedeva per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione, l’esclusione dall’imposizione sul reddito d’impresa dell’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’art.11.
La Commissione europea con la Decisione C 591 del 16 marzo 2005, ha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti di Stato concessi sotto forma di incentivi fiscali, oltre che la necessità di provvedere al loro recupero. Sugli importi da restituire devono essere restituiti gli interessi, decorrenti dalla data in cui tali aiuti sono divenuti disponibili per i beneficiari a quella del loro effettivo recupero. Gli aiuti devono essere restituiti dai soggetti beneficiari con l’apposito codice tributo istituito dall’Agenzia delle Entrate e utilizzando il modello F24.
Parliamo, quindi, del versamento a titolo di capitale dell’aiuto ottenuto con il decreto del 2003 in forma di deduzione fiscale per i costi sostenuti per la quotazione sul mercato regolamentato di una società con sede in uno degli stati comunitari e dichiarato illegittimo dalla UE due anni più tardi. Pertanto, chi avesse usufruito indebitamente di tale aiuto di stato, è tenuto alla restituzione e l’Agenzia delle Entrate si è trovata obbligata a provvedere al recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi. L’intento del legislatore italiano era chiaramente di incentivare le piccole società a quotarsi in borsa, in modo da raccogliere capitali e potere così rendersi più competitive sul piano internazionale.
Il modello F24 deve essere compilato alla sezione Erario, indicando in corrispondenza degli appositi campi l’importo da versare e l’anno a cui fa riferimento il versamento. Dopo avere lasciato vuoto il campo importi a credito compensati, bisogna indicare la somma dei debiti segnati alla sezione Erario al Totale A, mentre al Totale B vanno iscritti gli eventuali crediti vantati alla medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.