Il codice tributo è quello che bisogna utilizzare con il modello F24 per il recupero del capitale relativo alle agevolazioni fiscali fruite dalle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, costituite ai sensi dell’art.22, legge 8 giugno 1990, n.142. Questa è la norma che definisce le competenze per i servizi pubblici locali, stabilendo che comuni e province, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano ad oggetto la produzione di beni e attività rivolte alla realizzazione di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e che questi enti possono gestire i suddetti servizi in varie modalità, come in economia, in concessione a terzi per la sussistenza di ragioni tecniche, a mezzo di azienda speciale, di istituzione e, infine, con la forma di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione al servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Le agevolazioni fiscali fruite da queste società sono state dichiarate illegittime dalla Commissione europea con Decisione 2003/193/CE del 5 giugno 2002, recepita dal decreto legge 15 febbraio 2007 n.10. Per questo motivo l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo 5050 e 5051, al fine di consentire a queste imprese di versare le somme dovute e di cui avevano usufruito illegittimamente, in base alla dichiarazione della Commissione UE. Lo stesso ente, sulla base del decreto, ha ottenuto poteri di riscossione allo scopo, notificando ai beneficiari apposita comunicazione contenente l’ingiunzione di pagamento delle somme dovute.
Il codice tributo 5050 è relativo al recupero del capitale usufruito dalle società per azioni partecipazione pubblica locale maggioritaria, utilizzando il modello F24, di cui va compilata la sezione Erario In essa vanno indicati, negli appositi campi, l’importo da versare, l’anno di riferimento del versamento e il codice dell’ufficio legale. Da lasciare vuoto, invece, il campo importi a credito da compensare, mentre al Totale A va indicata la somma degli importi a debito iscritti alla sezione Erario, così come al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati alla medesima sezione.
Infine, la posizione netta del contribuente sarà ottenuta dalla differenza tra i due citati totali, riportata nel campo Saldo.