Il codice tributo 5046 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per la restituzione o il recupero degli incentivi legati alla partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero. Il decreto legge n.269 del 2003, all’art.1 comma 1, dispone che per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del medesimo, in aggiunta alla deduzione ordinaria, è consentita quella per le spese sostenute per partecipare a fiere internazionali con l’esposizione di prodotti.
La partecipazione a eventi internazionali è uno dei canali principali per accedere ai mercati esteri e cercare di sostenere il nostro made in Italy. Che il legislatore abbia voluto incentivare fiscalmente tali pratiche è frutto della considerazione di una simile importanza per le prospettive di crescita delle nostre imprese. Tuttavia, la legge n.29 del 2006, in ottemperanza agli obblighi comunitari, ha dovuto fare cessare tale beneficio fiscale, considerato dalla UE non compatibile con la legislazione europea. A decorrere dal periodo d’imposta nel quale è entrata in vigore tale legge, ovvero il 2005 per le imprese che hanno chiuso l’esercizio in coincidenza con il termine dell’anno solare, l’agevolazione sopra descritta non potrà essere più corrisposta. Non sono state investite da tale decisione comunitarie le spese sostenute dalle piccole e medie imprese per la partecipazione di fiere all’estero, purché nel rispetto delle condizioni di cui all’art.5, lettera b) del Regolamento n.70/2001.
Le imprese che hanno ottenuto tali benefici negli anni precedenti all’entrata in vigore della legge sono tenuti ad ottemperare ad alcuni obblighi, regolarizzando la loro posizione con l’invio telematico di un’attestazione contenente gli elementi necessari per l’individuazione dell’aiuto fruito, tra cui l’ammontare delle spese sostenute e sulle quali si fonda l’agevolazione, oltre che l’importo corrispondente all’imposta sul reddito non dovuta per effetto dell’agevolazione goduta. Le stesse imprese sono tenute ad autoliquidare e a versare l’importo delle imposte non versate per il godimento di un beneficio fiscale considerato illegittimo dalla UE, oltre ai relativi interessi, con questi ultimi calcolati dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari e quella in cui si effettua il loro versamento.
Allo scopo, l’Agenzia delle Entrate ha creato il codice tributo 5046, che è quello che bisogna utilizzare proprio per la restituzione degli incentivi sopra indicati. Bisogna compilare la sezione Erario del modello F24 e segnalare l’importo a debito, oltre all’anno per il quale si effettua il versamento. La posizione netta del contribuente sarà rilevata dal Saldo, pari alla differenza tra il Totale A e il Totale B, rispettivamente la somma dei debiti e dei crediti nei confronti dell’Erario.