Codice Tributo 4722 – Guida

Il codice tributo 4722 è quello che bisogna utilizzare con il modello F24 per il versamento del saldo relativo all’imposta sul reddito prodotto dalle imprese estere controllate, se i controllanti sono soggetti IRPEF. L’art.127-bis del TUIR dispone che se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di un ente con sede in uno stato straniero e con regime fiscale privilegiato, i redditi maturati da tali soggetti esteri vengono computati, a decorrere dalla chiusura dell’esercizio o del periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in Italia, in proporzione alle partecipazioni da questi detenute. Per stati fiscalmente privilegiati si intendono quelli inseriti nell’elenco del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto prevedano livelli di tassazione sensibilmente più bassi di quelli italiani e con i quali non esiste un adeguato sistema di scambio di informazioni, oltre che sulla base di altri criteri equivalenti.

Questa legislazione non si applica se il soggetto residente dimostra che la controllata estera svolge effettiva attività industriale e commerciale o che tramite questi non consegue l’effetto di localizzare redditi in stati dalla fiscalità privilegiata. I redditi del soggetto non residente sono soggetti a tassazione separata con l’aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente controllante e, comunque, non inferiore al 27%.

Il testo parla di partecipazioni dirette e indirette. Solo nel secondo caso, è richiesto il requisito del controllo delle società estere, sebbene si faccia riferimento a un controllo anche di fatto, diretto o indiretto. La formulazione non rimanda ad alcuna specifica legislazione, per cui assume rilevanza sia il controllo in termini di diritto di voto che il controllo integrato da un’influenza dominante di un’altra società sulla base di determinati vincoli contrattuali. Pertanto, nel caso in cui il socio italiano eserciti il controllo su tutte le società intermedie e l’ultima interposta detenga una partecipazione di minoranza in una società con sede in uno stato estero a regime fiscale privilegiato, i dividendi staccati da questa sono sottoposti, comunque, a tassazione integrale in Italia.

Il codice tributo 4722 serve proprio per il versamento del saldo dell’imposta applicata sui redditi maturati da società con sede in stati con regimi fiscali privilegiati, di cui il residente detiene una partecipazione di controllo. Allo scopo, va compilato il modello F24 alla sezione Erario, riportando l’importo a debito dovuto, gli eventuali crediti vantati verso l’Erario ed evidenziando la posizione netta, che potrà risultare a debito o a credito.