Il codice tributo 4723 è quello che una società con sede in Italia e soggetta al pagamento dell’IRPEF deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della prima rata dell’acconto per l’imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate.
Secondo il Testo Unico delle Imposte sui redditi, all’art.127-bis, se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un’impresa, di una società o di un altro ente con sede in uno stato dal regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati al soggetto residente in proporzione alle partecipazioni da questi detenute. Questa disposizione si ha anche con riferimento alle partecipazioni in soggetti non residenti derivanti da stabili organizzazioni assoggettati ai suddetti regimi fiscali privilegiati.
Per regimi fiscali privilegiati si intendono quelli degli stati individuati con decreto dal Ministero dell’economia e delle finanze e pubblicati in Gazzetta Ufficiale, in cui i livelli di tassazione sono sensibilmente inferiori al nostro o con i quali non vi è un adeguato scambio di informazioni o sulla base di criteri equivalenti.
Queste disposizioni non si applicano qualora il soggetto residente dimostra che la controllata non residente svolge principalmente attività commerciale o industriale, oppure dimostra che dai redditi derivati dalla controllata non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati con fiscalità privilegiata. I redditi del soggetto non residente sono soggetti a tassazione separata con aliquota media applicata non inferiore al 27% del reddito imponibile complessivo. Dall’imposta così determinata sono ammesse in detrazione le imposte pagate all’estero a titolo definitivo. Gli utili distribuiti dai soggetti non residenti non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione. Le imposte pagate all’estero sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito sono ammesse in detrazione fino a concorrenza delle imposte applicate, diminuite degli importi ammessi in detrazione.
Il codice tributo 4723 è quello che i soggetti residenti devono utilizzare per il pagamento della prima rata dell’acconto dell’imposta, tenuto conto che per quest’ultima sono previste le stesse scadenze fissate per il pagamento delle imposte sui redditi, il cui saldo e la prima rata dell’acconto sono dovuti entro il 16 giugno dell’esercizio successivo a quello a cui fanno riferimento. Il modello F24 deve essere compilato alla sezione Erario, dove bisogna riportare l’importo versato, così come anche il totale degli importi a debito, di quelli eventualmente a credito e per differenza la posizione netta del contribuente.