Il codice tributo 4066 è quello che l’investitore o la società fiduciaria per suo conto o l’intermediario finanziario che ha effettuato la transazione devono utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi relativi all’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza di azioni e altri strumenti partecipativi.
Stiamo parlando chiaramente dell’imposta sulle transazioni finanziarie che in Italia è stata introdotta con la legge di Stabilità 2012, a decorrere dal marzo 2013 per i saldi giornalieri relativi ad azioni e altri strumenti partecipativi, dal luglio 2013 per i contratti derivati. I titoli oggetto dell’imposizione fiscale sono quelli emessi da società con sede in Italia e la cui capitalizzazione minima sia almeno pari a 500 milioni di euro, indipendentemente dalla nazionalità delle parti che effettuano la transazione e dal luogo in cui questa è avvenuta.
Sono anche colpite le transazioni ad alta frequenza, ovvero quelle che avvengono a intervalli di tempo non superiore al mezzo secondo l’una dall’altra, avvalendosi di un algoritmo, nel caso in cui gli ordini modificati o annullati siano almeno pari al 60% del totale degli ordini immessi. L’aliquota prevista in questi casi è dello 0,02%, mentre per le transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi è fissata allo 0,2%, se avvenute sui mercati non regolamentati, allo 0,1% se avvenute sui mercati regolamentati. Per il solo 2013, le aliquote furono fissate rispettivamente allo 0,22% e 0,12%. I contratti derivati, invece, vengono tassati in misura fissa per contratto, sulla base del suo valore nozionale e del tipo di operazione, da un minimo di pochi centesimi a un massimo di 500 euro. Qualora tali contratti avvenissero sui mercati regolamentati, l’imposta verrebbe abbattuta a un quinto.
Il codice tributo 4066 deve essere utilizzato per versare gli interessi, nel caso sia stata comminata al contribuente una sanzione per ritardato o mancato pagamento dell’imposta. Il termine massimo entro cui effettuare il versamento dell’imposta, infatti, è stato fissato in conformità alla normativa IVA. Esso coincide con il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la transazione. Qualora tale scadenza non sia rispettata, il Fisco commina una sanzione pari al 30% dell’imposta evasa o versata in ritardo, a cui si aggiungono gli interessi, che scattano dal giorno successivo alla scadenza non rispettata e fino al giorno in cui è avvenuto il pagamento. Si tenga presente che il versamento degli interessi avviene separatamente da quello della sanzione e della stessa imposta, per cui serviranno tre codici tributo diversi.