Il codice tributo 4065 deve essere utilizzato dall’investitore o l’intermediario finanziario o la società fiduciaria per suo conto, in relazione al versamento della sanzione per l’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza su azioni e strumenti partecipativi.
Parliamo dell’imposta introdotta in Italia con il decreto del 2011, a decorrere dal marzo del 2013 per le azioni e gli altri strumenti partecipativi, dal settembre 2013 per i contratti derivati. L’intento del legislatore è stato quello di contrastare le spinte speculative, incentivando gli investitori a puntare su strumenti più produttivi per l’economia italiana. I risultati, tuttavia, non possono considerarsi raggiunti.
I saldi giornalieri delle transazioni di azioni e altri strumenti partecipativi vengono tassati con aliquota pari allo 0,2%, se gli scambi sono avvenuti al di fuori dei mercati regolamentati, allo 0,1% per quelli avvenuti sui mercati regolamentati. Per il solo 2013, le aliquote sono state pari rispettivamente allo 0,22% e allo 0,12%.
Quanto ai contratti derivati, invece, essi vengono tassati sulla base sia della tipologia del contratto che del loro valore nozionale per una cifra minima pari a pochi centesimi di euro e una massima fissa per contratto di 500 euro. Tali importi vengono ridotti a un quinto per le transazioni avvenute sui mercati regolamentati.
C’è, infine, un terzo tipo di transazioni ad essere oggetto di imposizione fiscale, quelle ad alta frequenza, ovvero tramite l’uso di un algoritmo e che avvengono a un intervallo l’una dall’altra non superiore al mezzo secondo, per i casi in cui gli ordini modificati o annullati ammontino a una percentuale non inferiore al 60% del totale degli ordini immessi. L’aliquota applicata è dello 0,02%.
Quanto ai tempi del versamento dell’imposta, sono gli stessi di quelli previsti dalla normativa sull’IVA. Dunque, l’investitore o l’intermediario finanziario che ha agito per suo conto o la società fiduciaria che fosse intervenuta nella transazione deve versare l’imposta entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione fiscalmente imponibile. Si rammenta che sono non imponibili le transazioni di titoli emessi da società, che pur avendo sede in Italia, capitalizzano meno di 500 milioni di euro. Nei casi di mancato rispetto di tale scadenza, si è soggetti a una sanzione del 30% del valore dell’imposta evasa o pagata in ritardo. Il codice tributo 4065 è proprio quello che bisogna utilizzare per il versamento della sanzione, separatamente sia dall’imposta che degli interessi dovuti. Il conto salato può evitarsi ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso, che abbatte il costo a una frazione della sanzione altrimenti comminata.