Il codice tributo 4062 è quello che il contribuente o chi è tenuto per esso deve utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi relativi alle sanzioni per omesso o ritardato pagamento dell’imposta sulla transazione di azioni e altri strumenti partecipativi. Parliamo della legge n.228 del 2012, che a decorrere dal marzo del 2013 ha introdotto nel nostro ordinamento una tassa con l’obiettivo di contrastare la speculazione finanziaria e di incentivare il ricorso agli investimenti produttivi.
Questa tassa colpisce i saldi giornalieri relativi alle transazioni di azioni, altri strumenti partecipativi e titoli derivati effettuate su titoli emessi da società quotate in Italia e con una capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro. Per le azioni e gli altri strumenti partecipativi, l’aliquota applicata è dello 0,2% per gli scambi effettuati sui mercati non regolamentati, dello 0,1% se effettuati sui mercati regolamentati. Tali aliquote sono ridotte a un quinto per i contratti derivati. Colpiti anche le transazioni ad alta frequenza, a meno di mezzo secondo l’una dall’altra, tramite l’uso di algoritmi, nel caso in cui il numero degli ordini modificati o annullati rispetto al totale immesso superi una certa percentuale.
Per le scadenze, si applicano le normative IVA, ovvero il versamento della tassa deve avvenire entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si è realizzata la transazione fiscalmente colpita. Sono tenuti al versamento le banche, le società fiduciarie o le altre imprese che siano intervenute in fase di realizzazione della transazione. Le stesse possono chiedere la sospensione dei termini per il versamento fino a quando non avranno ottenuto dal cliente la provvista con cui adempiere all’obbligazione fiscale.
Vediamo cosa succede se la scadenza non viene rispettata. Il versamento in ritardo o omesso è oggetto di sanzione pari al 30% dell’imposta evasa o versata in ritardo. Oltre alla sanzione, scatta anche il pagamento degli interessi, che scattano dal giorno seguente alla scadenza disattesa e fino al giorno in cui sia avvenuto il versamento. Il contribuente, o chi fosse tenuto all’adempimento per suo conto, deve versare gli interessi, utilizzando il codice tributo 4062, separatamente da quello utilizzato per il pagamento della sanzione e anche da quello per il versamento dell’imposta.
Per evitare questo si consiglia di ricorrere al ravvedimento operoso, istituto che consente al contribuente di mettersi in regola con il Fisco, versando solo una frazione della sanzione altrimenti comminata. Per i primi 14 giorni di ritardo, si versa solo lo 0,2% in più al giorno, ovvero fino a un massimo del 2,8% per un versamento effettuato nel corso del quattordicesimo giorno di ritardo.