Il codice tributo 4049 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta rateizzata ai fini Irpef sulla plusvalenza da exit tax. L’art.166 del TUIR disciplina i casi di trasferimento all’estero della residenza di soggetti esercenti imprese commerciali, prevedendo che esso ciò costituisca realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situazione nel territorio italiano.
Al comma 2-quater, l’articolo stabilisce che i soggetti che abbiano trasferito la residenza in un altro stato dell’Unione Europea o aderente allo Spazio Economico Europeo, con cui l’Italia abbia stipulato un accordo per la reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, possono richiedere la sospensione degli effetti del realizzo previsto nel comma 1.
I soggetti indicati nell’articolo del TUIR si trovano dinnanzi a tre possibilità: il pagamento immediato dell’imposta; l’opzione per la sospensione degli effetti del realizzo; il versamento rateale.
Le plusvalenze ai fini Irpef, derivanti dal trasferimento della residenza all’estero, sono tassate sulla base del soggetto passivo. Se questo è persona fisica, titolare di un reddito d’impresa, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito dell’imprenditore. Se l’attività è esercitata, però, da più di 5 anni, l’imprenditore può optare per la tassazione separata.
Per le società di persone, le plusvalenze vengono ripartite in capo ai soci con tassazione separata, se l’attività è esercitata da oltre 5 anni, fatta salva la possibilità di scegliere la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Infine, per le società di capitali, le plusvalenze che seguono al trasferimento della residenza fiscale all’estero sono computate nel reddito d’impresa.
Le imposte sui redditi da exit tax sono calcolate sull’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, senza tenere conto delle minusvalenze o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento. Per calcolare la base imponibile su cui applicare l’imposta, si fa riferimento al valore normale dei beni non confluiti in un’organizzazione stabile con sede in Italia, incluso l’avviamento, comprensivo a sua volta dei rischi trasferiti e delle funzioni. Per valore normale, secondo l’art.3 comma 9 del TUIR, si intende il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di concorrenza e nel luogo e nei tempi in cui sia avvenuto l’acquisto. Una volta determinata la base imponibile, il soggetto passivo ha la possibilità di abbattere l’exit tax, compensandola con perdite relative agli esercenti precedenti all’ultimo in cui è avvenuto il trasferimento, qualora ancora non ne sia stata esercitata la compensazione, unitamente alle perdite fiscali realizzate nell’ultimo esercizio.