Il codice tributo 4058 è quello che l’investitore deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti di partecipazione. Si tratta di un’imposta, introdotta nel 2012 e a decorrere dall’anno successivo, che colpisce le transazioni di azioni e altri strumenti finanziari, con l’intento di contrastare la speculazione. L’imposta colpisce anche le obbligazioni, se convertite in azioni, ma non queste ultime, nel caso siano trasferite in capo a un soggetto per donazione.
Essa prevede un’aliquota dello 0,2%, che si applica sul valore netto della transazione regolata entro lo stesso giorno, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto o di residenza delle parti. L’aliquota è dimezzata per le transazioni che avvengono sui mercati regolamentati. Restano esclusi dall’applicazione dell’imposta sia i titoli di stato non facenti parti black list aggiornata periodicamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, sia le azioni emesse da società quotate in Italia, ma la cui capitalizzazione nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui è avvenuto il trasferimento risulti essere inferiore a 500 milioni di euro.
Vengono anche colpite con aliquota pari allo 0,02% le transazioni high frequency, quelle che avvengono sulla base dell’utilizzo di strumenti elettronici, nel caso in cui modifiche agli ordini di acquisto vengono effettuate con intervallo inferiore al mezzo secondo tra l’una e l’altra.
Se l’intento del governo italiano era di lottare contro la speculazione, non si può dire che l’obiettivo sia stato centrato. L’imposta ha ridotto il grado di liquidità sul mercato borsistico italiano, potenzialmente aumentando il ruolo della speculazione, in quanto con minori volumi scambiati risulta possibile muovere i prezzi di un titolo spendendo anche minori risorse. L’imposta appare anche penalizzante, considerando che solamente la Francia l’ha adottata ad oggi.
Il codice tributo 4058 deve essere compilato alla sezione Erario, dove bisogna indicare nell’apposito campo il mese a cui fa riferimento il versamento dell’imposta, mentre successivamente va riportato l’importo da versare e al Totale A bisogna inserire la somma degli importi indicati alla sezione Erario. Al Totale B va segnalata l’eventuale somma dei crediti vantati nella medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, a debito nel caso di prevalenza del Totale A sul Totale B, o a credito, nel caso opposto.