Il codice tributo 4048 è quello che le persone fisiche residenti in Italia devono utilizzare con il modello F24 per il versamento della seconda rata di acconto o della rata in un’unica soluzione, relativamente all’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero, Ivafe. Il riferimento normativo è il Decreto Legge n.201/2011, con il quale furono introdotte, tra le altre cose, imposte sugli immobili e sulle attività finanziarie detenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Quanto al criterio di residenza, si confermano le previsioni contenute nel T.U.I.R, per cui è considerato fiscalmente residente nel territorio dello stato chi vi abbia trascorso almeno la maggioranza dell’anno solare, ovvero 183 su 365 giorni, 184 su 366 per gli anni bisestili.
L’imposta colpisce ogni tipo di attività finanziaria, inclusi conti correnti e libretti di risparmio con aliquota dell’1 per mille dal 2012, dell’1,5 per mille dal 2013 e del 2 per mille dal 2014. Le giacenze inferiori ai 5.000 euro vengono esentate e sopra tale soglia scontano un’imposta fissa di 34,20 euro per i conti correnti e i libretti di risparmio. Nel caso di conti e libretti cointestati, per la determinazione della soglia suddetta si effettua il calcolo pro quota, mentre non rileva il periodo di detenzione di tali attività rispetto all’anno, come nel caso degli immobili.
Gli strumenti finanziari vengono valutati ai prezzi risultanti al 31 dicembre dell’anno, al fine di stabilirne la base imponibile sulla quale applicare l’aliquota. Per gli strumenti finanziari non negoziati sui mercati regolamentati, si fa riferimento al valore nominale o a quello di rimborso. Nel caso sussistano entrambi, si prende il valore nominale. Se gli strumenti finanziari vengono dismessi prima del 31 dicembre, essi vengono valutati al prezzo di cessione, di rimborso o nominale risultante alla data del disinvestimento.
Se il detentore delle suddette attività finanziarie ha versato nello stato in cui queste vengono detenute imposte patrimoniali legate ad esse, lo stato italiano gli riconosce un credito d’imposta, il quale non può superare, tuttavia, l’importo dell’imposta dovuta in Italia. Nel caso in cui le attività finanziarie fossero detenute in uno stato legato al nostro paese da una convenzione contro la doppia imposizione, tale credito d’imposta non viene riconosciuto, dato che sulla base degli accordi è previsto il pagamento delle imposte nello stato di residenza del possessore.
A partire dal 2014, i dati relativi alle attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati nel quadro RW del Modello Unico.