Codice Tributo 4047 – Guida

Il codice tributo 4047 è quello che le persone fisiche residenti in Italia devono utilizzare con il modello F24 per il versamento della prima rata dell’acconto per l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero. Il riferimento normativo è il Decreto Legge n.201 del 2011, convertito con modifiche dalla legge n.214/2011 e successive modifiche. In esso, vengono tassate, tra gli altri, gli immobili e le attività finanziarie detenuti all’estero da persone fisiche residenti in Italia.

Con riferimento all’Ivafe, essa colpisce prodotti finanziari, conti correnti, libretti di risparmio. L’aliquota è fissata all’1 per mille per l’anno 2012, all’1,5 per mille per il 2013 e al 2 per mille dal 2014. Per i conti correnti e i libretti di risparmio, l’imposta è fissa nella misura di 34,20 euro per giacenze superiori a 5.000 euro. A tale fine, si calcolano tutti i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti presso lo stesso intermediario, a nulla valendo il periodo di detenzione. Per i conti e i libretti cointestati, la determinazione della soglia dei suddetti 5.000 euro avviene computando gli importi pro quota.

Il valore di riferimento per gli strumenti finanziari è determinato dai prezzi di mercato vigenti al 31 dicembre dell’anno d’imposta, ma se per la fine dell’anno non si possedessero più tali attività, il calcolo avviene sulla base dei valori vigenti nel giorno del disinvestimento. Per gli strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati, si fa riferimento al valore nominale o a quello di rimborso. Nel caso di sussistenza di entrambi, la base imponibile viene determinata dal valore nominale.

Come per gli immobili, lo stato italiano riconosce un credito d’imposta per le imposte patrimoniali versate dalla persona fisica nello stato in cui detiene tali attività finanziarie, anche se il suo importo non potrà superare quello dell’imposta dovuta. Nel caso in cui le attività finanziarie fossero detenute presso un paese con il quale esiste una convenzione per evitare la doppia imposizione, il credito d’imposta non va riconosciuto. Secondo tali accordi, infatti, la tassazione avviene nel paese di residenza del possessore.

Quanto, infine, al criterio della residenza fiscale in Italia, si considera sussistente nel momento in cui il soggetto abbia trascorso sul territorio nazionale almeno la maggioranza del tempo nell’anno solare, ovvero 183 giorni su 365, 184 su 366 per gli anni bisestili, confermandosi i criteri contenuti nel T.U.I.R. A partire dal 2014, i dati sulle attività finanziarie detenute all’estero devono essere indicati dal contribuente alla sezione RW del Modello Unico.