Il codice tributo 4042 è quello che le società fiduciarie devono utilizzare con il modello F24 per il versamento del saldo dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio italiano. In altre parole, il decreto del dicembre 2011 ha previsto un’imposta a carico delle persone fisiche residenti in Italia e proprietari di immobili siti all’estero, IVIE, a qualsiasi uso destinati.
L’imposta è dovuta
Dai proprietari di fabbricati, zone fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione, destinati ad attività d’impresa o lavoro autonomo.
Titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi.
Concessionari, nel caso di concessioni di aree demaniali.
Locatari, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal gennaio 2016, l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre che in Italia non risultino classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9.
L’imposta è dovuta nella misura dello 0,76% in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ragguagliata ai mesi dell’anno per cui il diritto si è protratto. Ai fini della determinazione della residenza delle persone fisiche si deve fare riferimento all’art.2 del Tuir, per cui le persone che per la maggioranza del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Pertanto, solo alla fine dell’anno solare è possibile determinare se il soggetto sia o meno da definire fiscalmente residente in Italia, nel caso abbia trascorso o meno sul nostro territorio nazionale almeno 183 giorni nell’anno.
Quanto alla base imponibile su cui applicare l’aliquota, essa è costituita dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui l’immobile è sito. Qualora l’immobile non sia più posseduto al 31 dicembre, bisogna fare riferimento al suo valore al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili situati in uno degli stati dell’Unione Europea o in uno dei Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni, si fa riferimento ai valori catastali.