Il codice tributo 3958 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili sulle abitazioni principali e relative pertinenze, come previsto dalla legge n.147/2013, all’art.1 c.639.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo spiegare cosa sia la Tasi. Si tratta di un’imposizione fiscale, che è stata introdotta alla fine del 2013, al posto della vecchia IMU, l’imposta sugli immobili. Il legame con quest’ultima è evidente anche nelle modalità di calcolo, dato che anche la Tasi si paga sulla base di un’aliquota applicata sulla rendita catastale rivalutata e l’onere è generalmente abbastanza simile, anche se il gettito complessivo per lo stato è inferiore.
A differenza dell’IMU, che tassava la proprietà immobiliare, qui la logica è diversa. La Tasi, come spiega la stessa espressione, dovrebbe finanziare i servizi indivisibili dei comuni, come l’illuminazione pubblica o i dipendenti comunali, anche se non è ben chiaro quale possa essere il legame tra questi costi e le proprietà immobiliari. A conferma che non si tratti di una tassazione in stile vecchia IMU, si ha che anche gli inquilini sono tenuti a una compartecipazione dell’imposta, sebbene in misura inferiore a quella spettante al proprietario.
I comuni hanno la possibilità di introdurre detrazioni, in modo da abbattere l’importo della tassa per le famiglie. Queste possono essere legate al numero dei componenti del nucleo familiare o ad altri criteri, ma il mancato gettito ricadrà tutto sui bilanci degli enti locali.
Il versamento con il modello F24 si può fare alla posta o in banca, ma anche attraverso il conto corrente online, se si dispone degli strumenti di home banking. Il codice va inserito nella sezione “IMU ed altri tributi locali”, scrivendo la somma degli importi a debito. L’aliquota è quella prevista dal Comune, per cui varia a seconda del luogo in cui è ubicato l’immobile. Essa si applica alla rendita catastale, moltiplicata per 105 e successivamente per 60, trattandosi dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.
L’importo va suddiviso in 2 versamenti uguali, il primo dei quali scade il 16 giugno e il secondo il 16 dicembre. All’inquilino potrà essere richiesta una partecipazione all’imposta variabile dal 10% al 30%, ma in assenza di indicazioni da parte del Comune, s’intende che il suddetto importo ottenuto dal calcolo sia ripartito nel seguente modo: 90% a carico del proprietario e 10% sulle spalle dell’inquilino.
Nel caso in cui il Comune non abbia fatto in tempo a deliberare le nuove aliquote entro il 31 luglio, il contribuente procederà al calcolo, basandosi su quelle dell’anno precedente, salvo pagare la differenza rispetto all’eventuale variazione decisa dall’ente locale con il saldo dovuto entro il 16 dicembre.