Il codice tributo 115T è quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento dell’imposta di registro, in relazione alla locazione di un fabbricato, purché il proprietario dell’immobile non abbia optato per la cedolare secca. L’imposta va versata entro 30 giorni dalla stipula degli atti o dall’esecuzione dei suoi effetti. Per fare in nodo che il versamento sia dovuto, la durata della locazione deve essere superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno solare. A tale proposito, va precisato che quando anche il contratto non fosse unico, ma nell’arco dei 365 giorni si avessero diversi periodi di locazione dell’immobile nei confronti del medesimo inquilino per un numero di giorni totali superiori ai 30, scatterebbe dal trentunesimo l’obbligo di versamento dell’imposta di registro, che è dovuta nella misura del 2% del canone annuo stipulato, prevedendosi un minimo di 67 euro.
Per le annualità successive alla prima, il versamento va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale. Il pagamento spetta al locatore e al conduttore dell’immobile in parti uguali, salvo che sia stato disposto diversamente dal contratto. In ogni caso, le parti sono obbligate in solido, per cui se l’una non paga, l’altra dovrà versare la quota altrui, salvo rivalersi successivamente.
Se il contratto viene risolto anticipatamente e risulta essere già stato versato l’importo relativo all’intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
L’imposta di registro deve essere autoliquidata con il modello F23 presso le banche, le agenzie postali, gli agenti di riscossione, prima ancora della registrazione del contratto; bisogna esibire la copia dell’attestato di versamento all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate, insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione stessa.
Il codice tributo 115T è quello che deve essere utilizzato, in relazione alla prima annualità del contratto, mentre il 107T è relativo all’intera durata e il 112T alle annualità successive alla prima.
Chi sceglie il pagamento in un’unica soluzione ha diritto a una detrazione d’imposta, pari alla metà del tasso legale, moltiplicato per il numero di annualità, In sostanza, il contribuente ha diritto a uno sconto, tenuto conto che starebbe pagando tutta la somma all’inizio del contratto.
Per coloro che non abbiano versato in tempo l’imposta di registro, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto che consente di abbattere la sanzione altrimenti dovuta nella misura del 30% del ritardato importo. Entro i quattordici giorni dalla scadenza, qui, coincidente con i 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla decorrenza dei suoi effetti, la sanzione è pari solamente allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, mentre dal quindicesimo giorno sale al 3% fino al trentesimo giorno di ritardo e al 3,75% successivamente. L’interesse legale è pari allo 0,20% annuale per l’anno 2016. Era allo 0,50% nel 2015.