l codice tributo 113T è quello che il contribuente deve versare con il modello F23 per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di affitto o locazione, nel caso di risoluzione anticipata degli stessi. Sappiamo che quando si stipula un contratto di locazione di un immobile, esso va registrato entro 30 giorni dalla data di stipulazione o di decorrenza degli effetti. Le parti sono tenute al versamento in misura paritetica, salvo che sul contratto sia previsto diversamente. In ogni caso, sono obbligate in solido, ovvero se la controparte non ha adempiuto all’onere, l’altra dovrà farlo al posto suo e eventualmente potrà rivalersi.
Il contratto deve prevedere una durata certa e va registrato, solo quando esso è relativo alla locazione di un immobile verso il medesimo inquilino per un periodo non inferiore a 30 giorni anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.
Può accadere che una delle parti receda dal contratto unilateralmente o che questi venga disdetto anticipatamente e in maniera consensuale. Se la risoluzione avviene senza il pagamento di un corrispettivo, è dovuto il pagamento di un’imposta di registro in misura fissa, pari a 67 euro, entro 30 giorni. Se avviene dietro corrispettivo, invece, l’imposta è fissata nella misura del 2% dei canoni residui. Nel caso di cessione del contratto, cambio di inquilino, il pagamento deve avvenire entro i successivi 20 giorni e il codice tributo da utilizzare è il 110T.
Se il contribuente ha già versato l’imposta di registro per l’intera durata del contratto, ha diritto al rimborso per le annualità residue.
Il versamento va effettuato presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, in cui è ubicato l’immobile, lo stesso in cui è avvenuta la registrazione. Quanto alla parte che si debba caricare dell’onere, certamente spetta a colei che ha risolto in anticipo il contratto e, pertanto, date le normative in materia, si tratterà quasi certamente del conduttore o inquilino, in quanto sarà venuto meno agli accordi assunti. Non è un caso che in diversi modelli contrattuali si assiste a una clausola, nella quale il locatore fa presente alla controparte che dovrà sostenere l’onere di euro tot, nel caso di risoluzione anticipata del contratto, per le spese di registrazione.
Anche nel presente caso è ammesso il ravvedimento operoso per i ritardati pagamenti. La sanzione sarà pari allo 0,2% per ogni giorni di ritardo, sempre che contenuto in un massimo di 14 giorni, al 3% se compreso tra i 15 e i 30 giorni e al 3,75% se oltre i 30 giorni ed entro l’anno. L’interesse legale è fissato per l’anno 2016 nella misura annua dello 0,2%. Era allo 0,50% nel 2015 e all’1% prima ancora.