Il codice tributo 3890 è quello che l’impresa deve utilizzare nel caso in cui usufruisca agevolazioni per attività di ricerca e sviluppo industriale per le regioni e le province autonome. Esso è conseguenza del Decreto Legge n.79 del 1997, che all’art.13 comma 1 stabiliva che alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell’art.2195 c.c., comma 1, è concesso un credito d’imposta in misura percentuale sull’importo delle spese, per l’attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse alla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di stato in materia. L’agevolazione è riconosciuta secondo ordine cronologico di presentazione della dichiarazione e non è cumulabile con altri incentivi ammessi per gli stessi investimenti, nei limiti delle risorse stanziate dal CIPE, Comitato Interministeriale per la Politica Economica.
Nella dichiarazione, l’impresa deve attestare la congruità e l’inerenza delle spese rispetto alle tipologie ammissibili, con relativa perizia giurata di un professionista competente in materia e la certificazione sottoscritta del presidente del collegio sindacale oppure da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei dottori commercialisti. Una volta che i fondi risultassero esauriti, non sarebbe più possibile presentare la dichiarazione per ottenere l’agevolazione suddetta.
Il codice tributo 3890 è proprio quello che va utilizzato per usufruire di questa agevolazione, ovvero per utilizzarne l’importi ammesso a credito, compensandolo con posizioni debitorie indicate alla Sezione Regioni del modello F24, quello che va compilato. Esso può anche essere utilizzato per indicare un importo a debito, in relazione all’esercizio del ravvedimento operoso e solo presso il concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
In corrispondenza del campo codice regione si deve indicare il codice della regione verso la quale viene fatto valere il credito, o si versa l’importo a debito, derivandolo dalla Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome. Successivamente, va indicato il codice tributo e l’anno per il quale lo si utilizza. Lasciare vuoto il campo importi a debito versati, mentre va indicata la somma da usufruire a credito alla voce importi a credito compensati. Di seguito, al Totale E va segnalata la somma degli eventuali debiti indicati alla Sezione Regioni, ma il campo va lasciato vuoto in loro assenza, mentre al Totale F va segnata la somma dei crediti vantati, sempre alla Sezione Regioni. Infine, al Saldo si ottiene la posizione contributiva netta dell’impresa, che risulterà a debito, se il Totale E supera il Totale F, o a credito, nel caso opposto.