Il codice tributo 3889 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per incassare un credito derivante dalle agevolazioni erogate in forma automatica per le regioni e le province autonome. Parliamo del Decreto Legge n.244 del 1995, che fissa, nei limiti delle risorse stanziate dal CIPE, Comitato Interministeriale per la Politica Economica, incentivi per le imprese attive nelle aree depresse, nel rispetto degli indirizzi impartiti dall’Unione Europea, individuando l’ammontare massimo dell’agevolazione ammessa, oltre che la tipologia degli investimenti ammissibili. L’importo dell’agevolazione in forma automatica è pari al 60% dell’intensità massima delle agevolazioni consentite dalla UE e l’accesso a detta agevolazione esclude ogni possibilità di ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60% non vale per le agevolazioni aggiuntive derivanti da eventuali norme introdotte per garantire un incentivo all’occupazione, sempre nel rispetto dei limiti massimi ammessi dalla UE.
Entro il tempo massimo di 18 mesi dalla presentazione del relativo conto, l’investimento deve essere stato sostenuto e le spese effettuate. Il soggetto che abbia rilasciato false dichiarazioni sarà soggetto a una sanzione nella misura da 2 a 4 volte l’importo dell’agevolazione liquidata.
Dunque, stiamo parlando di incentivi per sostenere le imprese attive nelle aree economicamente più depresse del territorio italiano, introdotti ormai nella metà degli anni Novanta, ma ancora vigenti, pur nelle disponibilità delle somme periodicamente stanziate dal CIPE.
Il codice tributo 3889 è proprio quello che l’impresa deve utilizzare all’atto dell’utilizzo di detta agevolazione, in modo da sfruttarne l’importo usufruito a titolo di credito da compensare con la sua posizione fiscale debitoria, compilando il modello F24 alla sezione Regioni. Esso può essere utilizzato solo per segnalare un importo a credito da compensare, oppure per pagare un debito relativo all’esercizio del ravvedimento operoso. Il tributo è utilizzabile solo presso il concessionario della riscossione competente in ragione del domicilio fiscale.
In corrispondenza del codice regione, va indicato il codice della regione verso cui va fatto valere il credito, che può essere desunto dalla Tabella Codici delle Regioni e Province Autonome dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a indicare il codice tributo e l’esercizio a cui esso afferisce, bisogna lasciare vuoto il campo importi a debito versati, mentre per importi a credito compensati va indicata la somma da fare valere a credito. Al Totale E va indicata la somma degli importi a debito indicati alla Sezione Regioni, da lasciare vuoto in assenza di debiti, mentre al Totale F va indicata la somma dei crediti vantati, sempre alla Sezione Regioni. Infine, al Saldo si ottiene la posizione fiscale netta del contribuente, a credito nel caso di Totale F maggiore di Totale E, o a debito, nel caso opposto.