Il codice tributo 3887 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per utilizzare il credito d’imposta, in relazione agli incentivi fiscali per il commercio. Facciamo riferimento alla legge 449 del 1997, che all’art.11, comma 1, prevede la concessione di un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali, al fine di promuovere la riqualificazione della rete distributiva. Trattasi di aziende attive nella vendita al dettaglio, nella somministrazione di alimenti e bevande, nel settore turistico e che acquistino beni strumentali, ad esclusione di autovetture, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
Il credito d’imposta è determinato nella misura del 20% del costo dei beni, al netto dell’IVA, ma per un importo massimo di 50 milioni di lire per il triennio. Questo credito può essere fatto valere ai fini IVA, IRPEF e IRES anche in compensazione. Esso è soggetto ai limiti dei fondi disponibili e fissati dal Ministero dell’Economia. Il testo destinava la metà dei fondi alle sole imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e turistiche fino a 20 dipendenti. Nel caso di utilizzo non totale della quota loro spettante, le somme residue potevano essere utilizzate dalle altre tipologie di imprese.
Il codice tributo 3887 è proprio quello che l’impresa deve utilizzare con il modello F24 per usufruire del suddetto credito d’imposta e, quindi, solo per indicare un importo a credito da compensare o uno a debito per il caso si avvalesse del ravvedimento operoso, una pratica quest’ultima consistente nell’autodenunciare una propria posizione fiscale irregolare, sanando l’irregolarità con il versamento dell’imposta dovuta e le relative sanzioni, oltre agli interessi. Le sanzioni aumentano in percentuale della somma evasa o versata in ritardo in funzione del ritardo rispetto alla data ultima prevista dalle norme fiscali.
La sezione del modello F24 da compilare è Regioni. In corrispondenza del campo codice regione va indicato il codice della regione alla quale si effettua il versamento, ricavandola dalla Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome dell’Agenzia delle Entrate. Oltre a indicare l’anno di riferimento per il versamento e l’importo a credito compensato, al Totale E va riportata la somma degli eventuali importi a debito dovuti alla sezione Regioni e al successivo Totale F la somma dei crediti vantati verso la medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che per quanto sopra detto risulterà a debito nel caso di Totale E a Totale F, o a credito, nel caso opposto.