Il codice tributo 3872 è quello che deve essere utilizzato con il modello F24 per il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita e derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata. A quest proposito, ci viene in aiuto il TUIR, che all’art.68, comma 6-bis, prescrive che le partecipazioni qualificate detenute da non più di tre anni in società diverse da quelle semplici ed enti ad esse equiparati, le quali siano state costituite da non meno di sette anni, nel caso di cessione, se maturano una plusvalenza, questa non concorre alla formazione del reddito imponibile, a patto che entro i successivi due anni venga reinvestita in società di cui agli artt. 5 e 73 dello stesso TUIR, che svolgano la medesima attività, mediante sottoscrizione del capitale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle stesse, purché non siano società costituite da più di tre anni.
Ora, questa condizione è solo presunta, non essendo possibile conoscere al momento stesso della realizzazione della plusvalenza, se questa verrà o meno reinvestita entro l’arco di tempo massimo previsto dalle norme fiscali. Se così non fosse, l’esclusione dal reddito imponibile viene meno, ovvero la plusvalenza viene computata al reddito e su di essa graveranno le imposte relative, comprese le addizionali IRPEF comunali e regionali.
Il codice tributo 3872 è proprio quello che deve essere utilizzato per versare l’addizionale comunale all’IRPEF per il caso di plusvalenza non reinvestita, compilando la sezione IMU e altri tributi locali del modello F24. Esso può essere utilizzato solo per indicare importi a debito.
Nel campo corrispondente a codice ente codice comune deve essere indicato il codice del comune in cui ha sede la società, che può essere desunto dalla Tabella dei codici catastali dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente, oltre a indicare il codice tributo, va espresso anche l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta, così come di seguito l’importo a debito versato. Deve essere lasciato vuoto il campo importi a credito compensati. Al Totale G bisogna indicare la somma degli importi a debito afferenti la sezione IMU e altri tributi locali, mentre al Totale H la somma degli eventuali importi a credito vantati sempre verso la stessa sezione, ma da lasciare vuoto in caso di assenza. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito nel caso di prevalenza di G su H, o a credito, nel caso opposto.