Il codice tributo 3869 è quello che l’impresa deve utilizzare per il versamento del recupero delle spese di notifica per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale. Per capire di cosa parliamo, iniziamo con il dire che il diritto camerale annuale è il tributo dovuto a ogni singola Camera di Commercio territorialmente competente da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, in relazione alle finalità indicate dalla legge n.580/1993. Esso rappresenta una delle voci di entrate ammesse dalle norme, insieme ai contributi derivanti da leggi statali e regionali, dai proventi incassati in relazione all’attività di erogazione di servizi, ai diritti di segreteria per l’attività di certificazione, ai contributi volontari e lasciti, oltre ad altre entrate.
La misura del diritto camerale annuale, compresi gli importi minimi e massimi, è fissata dal Ministero dello Sviluppo economico, sentite le organizzazioni di categoria e Unioncamere, quest’ultima essendo l’organizzazione che raggruppa tutte le Camere di Commercio attive sul territorio nazionale. L’importo può, come di regola avviene, essere commisurato al fatturato maturato nell’anno precedente.
A tutela delle imprese è stabilito anche un aumento massimo del 20% del diritto camerale annuale per il finanziamento di attività di sostegno della produzione locale o di miglioramento delle condizioni economiche territoriali, sentite le organizzazioni in rappresentanza delle categorie coinvolte.
Il codice tributo 3869 è quello che le imprese devono utilizzare per il versamento delle spese sostenute dalla Camera di Commercio della provincia in cui risultano iscritte per la notifica nel caso di omesso o tardivo versamento. In questi casi, la sanzione è pari a un minimo del 10% fino a un massimo del 100% del diritto evaso o pagato in ritardo, ma qui facciamo riferimento non alla sanzione, bensì al recupero delle spese di notifica sostenute dalla Camera di Commercio.
A tale fine va utilizzato il modello F24 alla sezione IMU e altri tributi locali e solo per importi a debito. In corrispondenza del campo codice ente codice comune bisogna indicare la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio a cui si sta effettuando il versamento, la quale potrà essere desunta dalla Tabella Province dell’Agenzia delle Entrate. Va indicato l’importo a debito versato, mentre rimane vuoto il campo importi a credito compensati. Al Totale G bisogna segnalare la somma degli importi a debito nei confronti della sezione IMU e altri tributi locali, al Totale H la somma degli eventuali importi a credito vantati sempre nei confronti della medesima sezione. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta dell’impresa, a debito in caso di Totale G maggiore di Totale H, o a credito, nel caso opposto.