Il codice tributo 3852 è quello che l’impresa deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuale. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo premettere che il sistema delle Camere di Commercio si finanzia per espressa previsione normativa attraverso contributi pubblici, diritti annuali versati dalle imprese iscritte nel Registro delle Imprese, proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi, entrate e contributi previsti da leggi statali, regionali o convenzioni, diritti di segreteria, altre entrate e altri contributi.
Dunque, le imprese sono tenute a versare annualmente un canone camerale e nel caso di omesso o tardivo pagamento sono tenute a pagare anche una sanzione pari dal 10% al 100% del diritto. Al fine di tutelare le imprese iscritte, viene anche disposto quanto segue, che per i primi due anni di applicazione, il canone camerale non può essere fissato in misura superiore al 20% della misura prevista dalle norme, che per il cofinanziamento di iniziative aventi lo scopo di aumentare la produzione o di migliorare le condizioni economiche del territorio, le Camere di Commercio, sentite le associazioni di categoria, possono aumentare la misura del diritto camerale fino a un massimo del 20%. Infine, il diritto camerale si ha in misura fissa per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del Registro delle Imprese, mentre per le altre è commisurato al fatturato dell’anno precedente.
Il codice tributo 3852 è proprio quello che l’impresa deve utilizzare per versare le sanzioni relative all’omesso o tardivo pagamento del diritto camerale. A tale fine, bisogna compilare il modello F24 alla sezione IMU e altri tributi locali. In corrispondenza del campo codice ente codice comune bisogna inserire il codice della Camera di Commercio a cui bisogna versare le sanzioni, attingendo a tale proposito dalla Tabella dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente, è necessario inserire l’anno di riferimento per il versamento e di seguito l’importo a debito versato. Da lasciare vuoto, invece, il campo corrispondente agli importi a credito compensati. Al Totale G deve essere indicata la somma dei debiti posseduti per la sezione IMU e altri tributi locali, mentre al Totale H bisogna indicare la somma degli eventuali crediti vantati, sempre per la sezione IMU e altri tributi locali. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito nel caso di Totale G maggiore di Totale H, o a credito, nel caso opposto.