Il codice tributo 3855 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in relazione all’adeguamento dei ricavi o dei compensi ai parametri degli studi di settore. Per capire meglio a cosa facciamo riferimento, consideriamo la Risoluzione n.368/E dell’Agenzia delle Entrate del 2007, che a sua volta è stata emanata successivamente al decreto del 5 ottobre 2007 del Ministero dell’economia e delle finanze, definendo le modalità operative con cui dal gennaio 2008 si deve versare l’addizionale comunale all’IRPEF, in relazione all’adeguamento dei contribuenti agli studi di settore. La Risoluzione istituisce diversi codici tributo, tra cui il 3855 di cui sopra.
Parliamo di una particolare categoria di contribuenti, quella delle imprese e del lavoro autonomo, che a partire dal 2003 ha potuto aderire al concordato preventivo, per cui dichiarando al Fisco un importo almeno pari al minimo fissato, non è soggetta a ispezioni. Per l’esercizio 2003, per esempio, dovevano essere dichiarati compensi o ricavi almeno pari a quelli dell’esercizio 2001, maggiorati del 9%. Per quelli del 2004, dovevano essere dichiarati in misura non inferiore all’anno precedente, maggiorati del 4,5%. E così via dicendo.
Il codice tributo 3855 è quello che i lavoratori autonomi e gli imprenditori che hanno aderito agli studi di settore devono utilizzare per il pagamento dell’addizionale comunale all’IRPEF. A tale scopo, vi chiariamo che la normativa sta per essere soppressa, ovvero il Parlamento sta per cancellare le norme sugli studi di settore, per cui presto il codice tributo 3855 stesso ne seguirà le sorti. Al momento, esso deve ancora essere utilizzato con il modello F24 alla sezione IMU ed altri tributi locali e solo per indicare importi a debito.
Al campo corrispondente a codice ente codice comune bisogna indicare il codice del comune a cui si sta effettuando il versamento, estrapolandolo dall’apposita tabella dell’Agenzia delle Entrate, rinvenibile online. Successivamente, bisogna indicare l’anno di riferimento del versamento e l’importo a debito dovuto, mentre deve essere lasciato vuoto lo spazio inerente agli importi a credito compensati. Al Totale G va segnalata la somma degli importi a debito rientranti nella sezione IMU e altri tributi locali, al Totale H la somma degli eventuali importi a credito, da lasciare vuoto nel caso questi non vi fossero. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito, se il Totale G supera il Totale H, o a credito, nel caso opposto.