Il codice tributo 3851 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi per omesso o tardivo canone annuale camerale. La legge n.580 del 1993 all’art.18 individua le modalità di finanziamento delle Camere di Commercio, che sono le seguenti, contributi statali per il compito di rilevanza pubblica da esse svolto, diritto annuale come determinato dai commi 3, 4 e 5, proventi derivanti dalla gestione di beni o erogazione di servizi, entrate e contributi determinati dalle leggi, sulla base di convenzioni e attribuzioni, diritti di segreteria per le attività svolte sul territorio, contributi volontari, altre entrate e altri contributi.
Il Ministero del Tesoro, entro il mese di ottobre dell’anno precedente, sentita Unioncamere, ovvero l’organismo di rappresentanza delle Camere di Commercio sparse su tutto il territorio nazionale, fissa la misura del diritto camerale annuale per ogni singola impresa iscritta o annotata nel Registro delle Imprese, determinando sia gli importi minimi, sia quelli massimi, nonché l’entità del contributo fisso. Nel caso di tardivo o di omesso pagamento, si applica una sanzione del 10% e fino al 100% dell’importo non versato. Il codice tributo 3851 è proprio quello che l’impresa dovrà utilizzare per il caso di omesso o tardivo versamento del diritto camerale annuo, al fine di pagare gli interessi legati alla sanzione.
A tutela degli interessi delle imprese, è stato anche disposto che per il finanziamento di iniziative di miglioramento delle condizioni economiche o di aumento della produzione nelle aree territorialmente competenti, le Camere di Commercio potranno aumentare il diritto camerale annuale fino a un massimo del 20%, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative al livello provinciale.
Il modello F24 deve essere compilato alla sezione IMU e altri tributi locali. In corrispondenza del primo campo, codice ente codice comune è necessario inserire il codice relativo alla provincia della Camera di Commercio, facendo riferimento all’apposita tabella fornita dall’Agenzia delle Entrate e rinvenibile online. Successivamente, oltre all’anno di riferimento, si deve indicare l’importo a debito, mentre deve essere lasciato vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale G va segnalata la somma degli importi a credito per IMU e altri tributi locali, al Totale H la somma degli eventuali importi a credito, sempre in relazione a IMU e altri tributi locali. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che risulterà a debito nel caso di Totale G superiore a Totale H, o a credito, nel caso opposto.