Il codice tributo 1994 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento degli interessi sull’addizionale regionale all’Irpef, nel caso in cui si avvalesse del ravvedimento operoso.
Per capire meglio a cosa ci riferiamo, dobbiamo sapere che ciascuna regione ha diritto ad imporre sui redditi delle persone fisiche un’addizionale rispetto all’imposta nazionale, all’interno di un’aliquota minima e massima fissata la governo centrale. Questa viene elevata per le regioni con defici, al fine di consentire loro di risanare i conti. Ciascuna regione potrà decidere se applicare l’addizionale sul reddito intero o se prevedere detrazioni d’imposta e se applicare un’unica aliquota o più aliquote progressive. Potrà capitare, quindi, che pur in presenza di un reddito al di sotto dei livelli minimi, oltre i quali scatta il pagamento dell’imposta versata allo stato, le addizionali regionali e comunali vadano versate ugualmente.
L’addizionale regionale Irpef si paga in 2 rate, una di acconto entro il 16 giugno di ogni anno, o 16 luglio, maggiorata dello 0,4% a titolo di interesse verso l’Erario, e una a saldo entro il 30 novembre. La prima è dovuta nella misura del 40% dell’imposta totale versata nell’anno precedente e indicata alla riga RN 33, la seconda per il restante 60%.
L’acconto non è dovuto, se l’imposta versata nell’anno precedente sia stato non superiore a 51,65 euro, mentre è dovuto in un’unica soluzione entro il 30 novembre, quando risulta essere stata non superiore a 257,52 euro.
Vediamo che cosa succede, se il contribuente non rispetta queste scadenze. Chiaramente, egli incorre in una possibile sanzione del 30% del valore dell’imposta evasa, una volta scoperto. Per evitare tale stangata, potrà avvalersi del ravvedimento operoso, un istituto, che gli consente di pagare sanzioni minime, purché sostanzialmente paghi il dovuto autonomamente.
Si pensi che per i primi 14 giorni di ritardo, la sanzione è pari solamente allo 0,2% al giorno, 2,8% al quattordicesimo giorno, salendo al 3% tra il quindicesimo e il trentesimo giorno e al 3,75% dal trentunesimo al novantesimo giorno.
Oltre alla sanzione sono dovuti anche gli interessi, che per l’anno 2016 sono stati fissati nella misura dello 0,2%. Erano dello 0,5% nel 2015 e all’1% ancora prima. Negli anni sono diminuiti fino a divenire di fatto irrilevanti. Essi si computano su base annua, quindi, per ipotesi un ritardo di pagamento di 30 giorno prevede il versamento di un tasso di interesse pari a 1/12 dello 0,2% nel 2016.
Questi interessi devono essere versati separatamente dalla sanzione e dall’addizionale a cui afferiscono, attraverso il codice tributo 1994.