Il codice tributo 1837 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o società trasformate, in base all’articolo 1, comma 116, legge 28/12/2015, n.208.
L’articolo recita che Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.
Il codice tributo 1837 è proprio quello che deve essere utilizzato per il versamento di questa imposta sostitutiva del 13% per i casi di annullamento di riserve in sospensione d’imposta, in conseguenza dell’assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione delle società. Esso va utilizzato alla sezione Erario.
Nell’apposito campo bisogna inserire il numero del codice tributo, mentre deve essere lasciato vuoto lo spazio corrispondente a rateazione regione prov mese rif. Successivamente, si indica l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta sostitutiva e gli importi a debito versati, mentre nulla va inserito per gli importi a credito compensati. Al Totale A verrà segnalata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito, sempre vantati nei confronti dell’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che sarà a debito o a credito.
L’imposta sostitutiva di cui sopra è stata introdotta con la legge di stabilità 2016 e la nuova normativa prevede anche la possibilità per l’imprenditore individuale di procedere all’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, pagando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il loro costo fiscalmente riconosciuto.
Evidente come l’imposta sostitutiva dovrebbe comportare un minore esborso fiscale per l’impresa che si avvalga di tale opzione, essendo l’aliquota prevista del 13% nettamente inferiore alla somma del carico conseguente dal pagamento delle imposte.