Il codice tributo 1021 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento delle imposte sostitutive sulle riserve o i fondi in sospensione d’imposta. La legge finanziaria 2005 prevede la possibilità di affrancare le riserve e i fondi in regime di sospensione di imposta, oltre che i saldi attivi di rivalutazione, costituti ai sensi di precedenti leggi di rivalutazione, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP.
Questa possibilità è prevista per le riserve e i fondi in sospensione d’imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, i saldi attivi di rivalutazione, mentre non si applica, per espressa previsione normativa, alle riserve per ammortamenti anticipati.
L’affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta, nonché dei saldi attivi di rivalutazione, è una facoltà del contribuente, che può essere esercitata per tutti o soltanto per alcuni dei suddetti fondi, riserve e saldi attivi di rivalutazione; per il loro intero ammontare o soltanto per una parte.
Il comma 473 della legge 30 dicembre 2004 prevede per i casi sopra esposti la possibilità di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10%.
Si tenga conto che queste riserve e i fondi in sospensione d’imposta sono costituiti in occasioni particolari, in genere, previste da norme speciali, che rinviano il momento dell’imposizione fiscale al futuro, magari in coincidenza con la distribuzione di detti fondi e riserve ai soci o al verificarsi di uno dei presupposti altrimenti previsto. Risulta essere evidente la natura agevolativa sul piano fiscale dell’imposta sostitutiva, visto che l’aliquota prevista risulta essere certamente più bassa di quella, che altrimenti sarebbe dovuta quale conseguenza dell’applicazione dell’IRPEF e dell’IRAP e relative addizionali.
Il codice tributo 1021 è proprio quello che va utilizzato per il versamento di tale imposta sostitutiva. Esso va utilizzato alla sezione Erario e anche con riferimento a un credito da compensare. Il campo corrispondente agli importi a credito compensati va lasciato vuoto, mentre al Totale A va indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario. Al Totale B bisogna inserire la somma degli eventuali importi a credito da compensare, sempre vantati verso l’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione contributiva netta.