Il codice tributo 1836 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva per l’assegnazione e la cessione dei beni ai soci o alle società trasformate, sulla base dell’articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015, n.208.
Il suddetto comma così recita, Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%. Al comma 115 viene chiarito quali società siano oggetto della misura, le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre 2016 assegnano o cedono ai soci beni immobili diversi da quelli indicati all’art.43, comma 2 del TUIR, oppure beni mobili registrati, non strumentali all’attività dell’azienda.
Dunque, i beni assegnati ai soci o quelli esistenti in azienda all’atto della trasformazione devono essere valutati al loro valore normale, dal quale si sottrae il costo fiscalmente riconosciuto e su questa differenza di applica un’imposta sostitutiva dell’8%, alternativa sia alle imposte sui redditi che all’IRAP, più relative addizionali. L’imposta sale al 10,5%, se l’azienda viene considerata non operativa in almeno due dei tre esercizi precedenti alla data dell’assegnazione, cessione o trasformazione. Infine, l’imposta sostitutiva sale ancora al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta, annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci o della trasformazione della società.
Il codice tributo 1836 è proprio quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento della suddetta imposta sostitutiva. Esso va utilizzato alla sezione Erario e anche in relazione ad eventuali crediti da compensare. Nel campo richiesto va indicato l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta, mentre va lasciato vuoto quello sugli importi a credito da compensare. Al Totale A va segnalata la somma degli importi a debito detenuti verso l’Erario, mentre al Totale B va inserita la somma degli eventuali importi a credito, maturati sempre verso l’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare a debito, nel caso in cui il Totale A sia superiore al Totale B, oppure a credito.