Il codice tributo 1835 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP sul risultato della liquidazione, sulla base dell’art.32, comma 5, del D.L. 78/2010. Le società di gestione del risparmio, che non intendono adottare le delibere di adeguamento previste dal terzo comma del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto, se sprovvisti dei requisiti indicati all’art.1, comma 1, lett j, devono deliberare entro 30 giorni dall’emanazione del decreto la liquidazione del fondo comune di investimento, in deroga a qualsiasi altra disposizione prevista dal D.Lgs del 24 febbraio 1998, n.58. In questi casi, devono versare un’imposta sostitutiva con aliquota del 7% e la liquidazione deve essere conclusa entro 5 anni. Dall’esercizio 2010 e per tutta la durata del periodo di liquidazione, la società deve versare ogni anno, entro il 16 febbraio dell’esercizio successivo a quello di riferimento, la suddetta imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle relative addizionali, in misura del 7% dell’imponibile.
Il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino al valore di concorrenza della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Non sono fiscalmente rilevanti eventuali minusvalenze accusate. Gli atti di liquidazione del patrimonio immobiliare sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali.
La ritenuta non si applica sui proventi percepiti da fondi pensioni e OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio, esteri, sempre che questi abbiano sede in uno degli stati inseriti nella lista del Ministero del Tesoro, oltre che sui redditi e proventi percepiti da enti e organismi internazionali, sulla base di accordi resi esecutivi in Italia, nonché da parte di banche centrali e organismi di gestione delle riserve ufficiali dello Stato.
Il codice tributo 1835 è proprio quello che il contribuente deve utilizzare per versare tale imposta sostitutiva. Esso va utilizzato alla sezione Erario e anche con riferimento ad eventuali crediti da compensare. Nel campo richiesto bisogna indicare l’anno di riferimento per l’imposta, mentre deve lasciarsi vuoto quello per gli importi a credito compensati. Al Totale A bisogna inserire la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito maturati, sempre nei confronti dell’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può essere a debito, se il Totale A fosse superiore al Totale B, oppure risultare a credito nel caso contrario.