Il codice tributo 1834 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul valore netto del fondo, in base all’art.32, comma 5, del D.L. 78/2010. Le società di gestione di risparmio, che non intendono adottare quanto stabilito al comma 3 dello stesso decreto, hanno dovuto deliberare entro 30 giorni dalla data di emanazione di quest’ultimo la liquidazione del fondo comune d’investimento. In questo caso, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 7%. La liquidazione deve essere conclusa entro il termine massimo di 5 anni. Sui risultati conseguiti dal gennaio 2010 e fino alla liquidazione della società di gestione del risparmio, l’imposta sostitutiva con aliquota al 7% si applica al posto delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Essa va versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo rispetto a ciascun anno di durata della liquidazione. La base imponibile è costituita, ai sensi del comma 4 del medesimo decreto, dal valore netto del fondo.
Non sono rilevanti sul piano fiscale le eventuali minusvalenze, mentre il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori, che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Il codice tributo 1834 è proprio quello da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva suddetta, anche per segnalare un eventuale importo a credito da compensare. Per l’importo a debito va indicata la rata. La sezione da compilare è Erario. Oltre ad indicare il numero del codice, nel campo corrispondente a rateazione regione prov mese rif deve essere segnalata la rata che si paga, espressa in due cifre, rispetto al numero complessivo di rate, espresso in due cifre. Per esempio, se sto pagando la seconda di tre rate, scriverò 0203, dove 02 significa che sono alla seconda rata e 03 che in tutto sono tre rate.
Successivamente deve essere riportato l’anno di riferimento per l’imposta, così come di seguito bisogna indicare anche l’importo a debito da pagare, mentre rimane vuoto il campo importi a credito compensati. A questo punto, al Totale A va indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito, vantati sempre nei confronti dell’Erario. Il Saldo determina la posizione netta del contribuente. Essa risulterà a debito, se il Totale A è superiore al Totale B, o a credito.