Il codice tributo 1831 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il pagamento della riliquidazione dell’imposta sostitutiva sul maggiore valore delle rimanenze finali ai sensi dell’art.81, comma 24, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n.133/2008, e dall’art.15, comma 7, del D.L.185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n.2/2009.
Partiamo dalle previsioni contenute nel Decreto Legge n.185 del 2008, che si occupano di normare le divergenze derivanti dall’applicazione dei principi contabili internazionali. A questo proposito, è stata introdotta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e l’IRAP, più relative addizionali, che va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio 2008, ma limitatamente al riallineamento delle divergenze derivanti dall’applicazione dell’art.13, comma 2, del Decreto Legislativo n.38 del 2005, si applicano le disposizioni contenute nell’art.81, commi 23 e 24 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112, modificato dalla legge di conversione n.133 del 2008.
Il decreto del 2005 spiega che le società, che nell’esercizio di prima applicazione dei principi contabili internazionali, anche per opzione, cambiano la valutazione dei beni fungibili, passando da quelli contenuti nel Testo Unico delle Imposte sui redditi ai suddetti principi contabili internazionali, ai fini fiscali possono continuare ad adottare i precedenti criteri di valutazione. La disposizione si applica anche alle imprese, che avessero adottato tali criteri nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione o dal minore periodo che intercorre dalla loro costituzione.
Il decreto del 2008 recita, invece, che fino al termine dell’esercizio 2011, nel caso di cessione dell’azienda, comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all’art.92-bis del TUIR, l’imposta sostitutiva va applicata con aliquota del 27,5% sul maggiore valore delle rimanenze cedute, così come risultante dall’ultima riliquidazione effettuata dal cedente.
Il codice tributo 1831 è proprio quello da utilizzare per il pagamento della suddetta imposta sostitutiva. La sezione da compilare del modello F24 è quella Erario, anche in relazione a un eventuale credito da compensare. Oltre ad indicare l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta, al Totale A va indicata la somma degli importi a debito nei confronti dell’Erario, mentre al Totale B vanno segnalati gli eventuali importi a credito vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che può risultare ancora a debito, se il Totale A supera il Totale B, oppure tramutarsi in un credito.