Il codice tributo 1826 è quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in dipendenza della cessione delle quote di partecipazione in fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e in fondi familiari, sulla base dell’art.82, comma 18-bis, D.L. 112/2008 – Risoluzione Agenzia delle Entrate n.144/E del 8/06/2009.
Questa imposta sostitutiva è pari all’1% del valore netto dei fondi e viene prelevata a titolo d’imposta dalla società di gestione. Questo avviene per i casi in cui le quote del fondo siano detenute da meno di 10 partecipanti, salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da uno o più soggetti ai sensi del D.L 25 settembre 2001, n.351, comma 2 e successive modificazioni, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale, nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria; in ogni caso, se più dei due terzi del fondo siano detenuti complessivamente, nel corso del periodo d’imposta, da persone fisiche legate tra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell’art.5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, nonché da società e enti di cui le persone fisiche detengano il controllo, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari.
La base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, come dicevamo, è data dal valore netto dei fondi. Esso viene calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati nel corso dell’esercizio, anziché del patrimonio di inizio anno, si prende in considerazione il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre al posto del patrimonio alla fine dell’anno, si prende in considerazione quello risultante alla data di cessazione del fondo. Non concorre a formare il valore del patrimonio netto l’importo dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta. L’imposta deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Il codice tributo 1826 è proprio quello che il contribuente deve utilizzare per il versamento della suddetta imposta entro il termine sopra indicato. Esso serve anche per indicare l’eventuale importo a credito da compensare. Al Totale A della sezione Erario vanno segnalati gli importi complessivamente a debito, al Totale B quelli eventualmente vantati a credito verso l’Erario. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che sarà a debito o a credito.