Il codice tributo 1825 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul saldo attivo per effetto della rivalutazione di cui all’art.15, comma 16, D.L.185/2008, relativamente al saldo attivo, come disciplinato dalla Risoluzione n.127/E 25/0572009.
L’art.15, commi da 16 a 23, del D.L. 185/2008, noto anche come Decreto anti crisi, convertito in legge n.2 del 28 gennaio 2009, in vigore dal 29 gennaio 2009, ha reintrodotto la facoltà per le imprese di rivalutare il valore degli immobili posseduti. In altre parole, la suddetta norma, replicando sostanzialmente la disciplina della legge 342/2000, attribuisce ad alcuni soggetto la possibilità di rivalutare i beni immobili risultanti al bilancio in corso al 31 dicembre 2007, anche in deroga dell’art.2426 c.c. e altre norme vigenti in materia.
La differenza rispetto alla disciplina del 2000 consiste, però, nella facoltà per le imprese di rivalutare gli immobili iscritti già a bilancio ai soli fini civilistici e non necessariamente anche sul piano fiscale. Il fine di questa norma del 2008 è, infatti, di consentire alle imprese, in pieno periodo di crisi, di rivalutare i propri valori immobiliari, in modo da migliorare i bilanci sul piano patrimoniale, coprendo almeno parzialmente le potenziali perdite, al contempo mostrandosi maggiormente meritevoli di credito ai fini di Basilea II, facendo risultare un formalmente maggiore attivo patrimoniale.
I soggetti che possono avvalersi della suddetta norma sono le società di capitali, le società di persone e equiparate, gli enti commerciali con sede in Italia, tra cui i trust e le imprese individuali.
Escludendo dal comma 16 la rivalutazione di aree fabbricabili e gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, ne consegue che non possono avvalersene nemmeno i beni in leasing, in quanto non iscritti in bilancio, tranne che non siano stati riscattati entro l’esercizio 2007.
Visto che, come detto, è possibile, ma non obbligatorio, provvedere alla rivalutazione anche sul piano fiscale, le plusvalenze derivanti sarebbero eventualmente soggette al pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% per gli immobili ammortizzabili e dell’1,5% per gli immobili non ammortizzabili. Il versamento deve avvenire entro il 16 giugno 2009, oppure in tre rate annuali, maggiorate degli interessi del 3%, scadenti rispettivamente il 16 giugno 2009, 2010 e 2011. Il codice tributo 1825 è proprio quello che bisogna utilizzare per tali versamenti, anche per la compensazione di eventuali importi a credito.