Il codice tributo 1819 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle divergenze dall’applicazione dei principi contabili internazionali di cui all’art.15, comma 3, lett.B), D.L. n.185/2008 – Divergenze IAS/IFRS – Risoluzione n.127/E del 25/05/2009.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento al decreto legge indicato in precedenza, che ha disciplinato il passaggio dall’adozione dei vecchi principi contabili a quelli nuovi, recepiti dalla disciplina europea per le imprese. Nel dettaglio, il riferimento è al discostamento ottenuto dall’applicazione dei nuovi principi contabili applicati in base al Regolamento CE n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. La nuova disciplina ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello conclusosi il 31 dicembre 2007, ma continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse, che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al dicembre 2007.
I contribuenti possono riallineare ai fini IRES, IRAP ed eventuali addizionali le divergenze sopra indicate, esistenti all’inizio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, con effetto a partire da tale inizio. Il riallineamento può essere richiesto distintamente per le divergenze derivanti, dall’adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se tali modifiche non fossero state applicate sin dal bilancio del primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali, dall’applicazione dell’art.13, commi 2, 5 e 6 del D.Lgs. n.38/2005.
Il riallineamento delle divergenze può essere attuato, esercitando tale opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello conclusosi il 31 dicembre 2007. Se il saldo di tali divergenze è positivo, esso va sottoposto a tassazione ordinaria ai fini IRES e IRAP più eventuali addizionali, separatamente dall’imponibile complessivo. L’imposta va versata in un’unica soluzione entro il termine fissato per il versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio 2007. Se il saldo è negativo, la deduzione è possibile per quote costanti, a partire dall’esercizio successivo a quello del 2007 e per i 4 successivi.
Il codice tributo 1819 è proprio quello che deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta entro il termine suddetto. Il modello F24 deve essere utilizzato alla sezione Erario e può essere utilizzato anche per la compensazione di eventuali importi vantati a credito verso l’Erario. Al Saldo si otterrà la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere a debito o anche a credito.