Il codice tributo 1818 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva a seguito del riallineamento parziale delle divergenze IAS/IFRS, in base all’art.15, comma 5 del Decreto Legge n.185/2008.
Il suddetto decreto del 2008 ha normato la transizione per le imprese verso il recepimento dei principi contabili internazionali, come da Regolamento n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. A questo proposito, ha previsto quanto segue, se dal confronto tra i vecchi principi contabili e quelli nuovi adottati emerge uno scostamento imponibile positivo, questa differenza va sottoposta a tassazione con le aliquote ordinarie IRES e IRAP, oltre chealle eventuali maggiorazioni previste. Se, invece, emergesse una differenza negativa, questa potrà essere dedotta dall’imponibile del secondo esercizio successivo a quello chiusosi al 31 dicembre 2007 e dai quattro esercizi successivi, per quote costanti.
La specificità del comma 5 sta nel fatto di consentire anche il caso di riallineamento delle divergenze con riguardo a singole fattispecie. Per singole fattispecie s’intendono i componenti di reddito e patrimonio delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei relativi rapporti di copertura. Ciascun saldo oggetto del riallineamento è assoggettato all’imposizione sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP e alle relative eventuali addizionali, con aliquota al 16%. Il saldo negativo, invece, non è deducibile. L’imposta sostitutiva è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello conclusosi il 31 dicembre del 2007.
Riassumendo, le divergenze possono essere riallineate anche per singole fattispecie, ma con la differenza che eventuali saldi negativi non potranno essere dedotti dal reddito imponibile, come sarebbe possibile con il riallineamento complessivo, mentre per i casi di saldo positivo si ha la possibilità di avvalersi dell’imposta sostitutiva del 16%, chiaramente inferiore alla tassazione ordinaria altrimenti dovuta.
Il codice tributo 1818 deve essere utilizzato alla sezione Erario del modello F24, indicando l’anno di riferimento per il versamento. Il codice può anche essere utilizzato per la compensazione di un credito. Deve essere indicato il debito dovuto all’Erario, mentre il campo in corrispondenza dei crediti compensati deve essere lasciato vuoto. Al Totale A si segnalano i debiti complessivamente avuti verso l’Erario, mentre al Totale B l’eventuale somma a credito. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere ancora un debito oppure un credito.