Il codice tributo 1817 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta a seguito del riallineamento totale delle divergenze IAS/IFRS. La fonte normativa è da ritrovarsi nell’art.15, comma 4, Decreto Legge 185/2008, recepito dalla Risoluzione N.127/E del 25/05/2009 dell’Agenzia delle Entrate.
l decreto legge del 2008 ha previsto la normazione della transizione verso il regime di applicazione dei principi contabili internazionali, di cui al Regolamento n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, stabilendo che il riallineamento delle divergenze può essere attuato sulla totalità delle differenze positive e negative e, a tal fine, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A queto proposito, la somma algebrica delle suddette differenze, se positiva, va sottoposta a tassazione con aliquota ordinaria, nonché ad eventuali maggiorazioni IRES e IRAP, separatamente dall’imponibile complessivo. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello conclusosi il 31 dicembre 2007. Se il saldo è negativo, la relativa deduzione concorre per quote costanti alla formazione dell’imponibile del secondo esercizio successivo a quello conclusosi al 31 dicembre 2007 e dei quattro successivi.
Dunque, se l’impresa, applicando i principi contabili internazionali, subisce variazioni del reddito imponibile, dovrà fare il seguente ragionamento: nel caso di discostamento positivo, la differenza va sottoposta a tassazione ordinaria IRES e IRAP, oltre che alle eventuali maggiorazioni. Se la differenza è negativa, può essere dedotta dall’imponibile del secondo esercizio successivo a quello 2007 e dai quattro successivi, in quote costanti.
Il codice tributo 1817 è proprio quello che deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta dovuta a seguito del riallineamento sopra descritto ed entro i termini fiscali previsti per il versamento delle imposte sui redditi.
Il codice tributo 1817 deve essere utilizzato alla sezione Erario e anche con riferimento a un importo a credito da compensare. Bisogna indicare nell’apposito campo l’anno di riferimento per il quale si effettua il pagamento, nonché l’importo a debito dovuto, mentre il campo in corrispondenza dell’importo a credito compensato deve essere lasciato vuoto.
Al Totale A deve essere indicata la somma degli importi a debito da versare all’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali importi a credito, sempre nei confronti dell’Erario. Infine, al Saldo si otterrà la posizione netta del contribuente, che sarà ancora a debito, se il Totale A prevale sul Totale B, mentre potrà tradursi in un credito, qualora sia il Totale B a risultare superiore.