Il codice tributo 1816 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, applicata in sede di dichiarazione Unico PF 2009 – Art.2, D.L. 93/2008.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo risalire al 2008, quando il governo intese incentivare il ricorso ai premi di produttività per stimolare la crescita dei salari, in favore dei lavoratori dipendenti più produttivi o che avessero maturato ore di straordinario nel corso dell’anno. Su tali componenti accessorie di reddito, l’Erario ha applicato da allora un’imposta sostitutiva del 10%, anche se nel rispetto dei limiti di reddito lordo annuo complessivo del lavoratore e fino a un ammontare massimo della componente accessoria retributiva.
La ragione alla base di questa norma consiste nel rimuovere un grosso disincentivo fiscale, che ad oggi frena sia il lavoro straordinario tra i lavoratori, sia la loro produttività. Man mano che la retribuzione cresce, infatti, si ha che l’aliquota Irpef, essendo progressiva, cresce e ciò implica per il lavoratore dipendente una minore spinta a offrire un’ora di lavoro in più o a produrre in maniera più efficiente, dato che gran parte del reddito extra se ne andrebbe in tasse. Grazie a questo incentivo, è stata rimossa in parte tale distorsione, visto che, al contrario, il lavoratore otterrebbe ora un reddito gravato da un’aliquota ancora più bassa di quella applicata alla retribuzione ordinaria.
La materia è in continua evoluzione, fino al 31 dicembre 2016, la detassazione vige in favore degli straordinari e dei premi di produttività corrisposti per un ammontare massimo di 2.500 euro lordi e nei limiti di 50.000 euro lordi di reddito all’anno. Per l’esercizio 2017, si parla già di aumentare il secondo limite fino ai 70.000 euro, in modo da escludere una fascia sempre inferiore di lavoratori dall’incentivo.
Il codice tributo 1816 deve essere utilizzato alla sezione Erario e anche con riferimento a un importo a credito da compensare. Bisogna indicare il debito dovuto all’Erario, mentre non va compilato il campo corrispondente agli importi a credito compensati.