Il codice tributo 1813 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione. Gli estremi normativi di riferimento sono l’art.1, comma 891, legge n.208/2015. Con risoluzione n.30/E del 26 aprile del 2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito i codici tributo 1811 e 1813, in relazione al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, ai sensi della legge di stabilità 2016.
Questa ha reintrodotto la possibilità di rivalutazione i beni d’impresa e le partecipazioni, fatta eccezione per gli immobili finalizzati alla produzione o allo scambio dell’attività, risultanti dal bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, oltre che di affrancare il saldo attivo della rivalutazione.
Le imposte sostitutive su tale saldo vanno versate in un’unica rata ed entro il termino di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale viene effettuata la rivalutazione. Gli importi da versare possono anche essere compensati con eventuali crediti vantati dall’impresa verso l’Erario.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha definito il codice tributo 1811 con imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e il codice tributo 1813 come imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art.1, comma 891, legge n.208/2015.
La legge prescrive che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Questo significa che sul maggiore valore dei beni d’impresa rivalutati, la società deve versare a titolo d’imposta un’aliquota del 10%, che sostituirà le imposte sui redditi, l’IRAP e le relative addizionali.
Il codice tributo 1813 deve essere utilizzato alla sezione Erario e al campo corrispondente deve essere indicato l’importo a debito da versare, mentre il campo successivo, importi a credito compensati, va lasciato vuoto. Al Totale A vanno indicati gli importi a debito verso l’Erario, mentre al Totale B il complesso degli eventuali importi a credito, lasciare vuoto in assenza di crediti vantati. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.