Il codice tributo 1814 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta patrimoniale sui fondi immobiliari a ristretta base partecipativa e familiari. Gli estremi normativi alla sua base si hanno con l’art.82, comma 17, decreto legge 25/06/2008, n.112. Il testo del decreto al punto recita A partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d’investimento immobiliare chiusi, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18 del presente articolo, si applica un’imposta patrimoniale sull’ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all’1% a titolo d’imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d’anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l’ammontare dell’imposta patrimoniale dovuta per il periodo d’imposta e accantonata nel passivo. L’imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
I suddetti fondi immobiliari con base partecipativa ristretta, quindi, devono versare un’imposta patrimoniale pari all’1% del loro valore netto. Questa imposta, computata nel passivo dello stato patrimoniale, non concorre essa stessa a determinare il valore netto del fondo.
Tale imposta si configura quale aggravio fiscale ulteriore, ad esclusione dei fondi di cui era prevista la quotazione sui mercati regolamentati nei prospetti informativi e di quelli con patrimonio inferiore a 400 milioni di euro. Insieme agli altri fondi, poi, hanno subito l’innalzamento al 26% dell’imposta sui redditi di natura finanziaria, a decorrere da luglio 2014.
Il codice tributo 1814 deve essere utilizzato alla sezione Erario. Nel campo corrispondente, va indicato l’anno di riferimento per il versamento dell’imposta. Successivamente, il contribuente deve indicare gli importi a debito da versare, mentre non deve riportare alcunché in corrispondenza del campo importi a credito compensati. Al Totale A si devono indicare i debiti complessivi, al Totale B l’insieme degli eventuali importi a credito verso l’Erario. Infine, al Saldo si segnala la posizione netta del contribuente, a debito, se il Totale A supera il Totale B, o a credito.