Il codice tributo 1795 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, relativamente al saldo.
Parliamo delle persone fisiche, titolari di nuove attività, giovani imprenditori e lavoratori in mobilità, che si avvalgono del regime agevolato con riferimento al pagamento dell’Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali.
Il codice va versato, utilizzando la sezione Erario. L’importo a debito può essere versato in forma rateale, ma a differenza del 1794, il codice 1795 può essere utilizzato anche per indicare un importo a credito da compensare.
Per capire meglio di cosa parliamo, dobbiamo precisare che negli ultimi anni è stato istituito un regime fiscale incentivante per le attività di nuova costituzione, per quelle i cui titolari sono giovani sotto i 35 anni e i lavoratori in mobilità, in ogni caso nel rispetto dei criteri fissati. Tali contribuenti pagano ogni anno il 5% o il 15% in via forfetaria del reddito prodotto, ma fino a un massimo di 5 anni. I giovani hanno la possibilità di godere del beneficio anche per un periodo superiore al quinquennio, purché fino all’età massima di 35 anni.
Il saldo e l’acconto di tale imposta vanno liquidati negli stessi termini e nelle stesse modalità previsti per il resto dei contribuenti Irpef. L’acconto, pari al 100% dell’imposta versata nell’anno precedente, è dovuto, se la riga LM14 Differenza è superiore a 51,65 euro e andrà versato entro il 30 novembre in un’unica soluzione, se l’importo da sostenere è inferiore a 257,52 euro, in due rate, se l’importo da sostenere risulti pari o superiore ai 257,52 euro, di cui la prima, pari al 40%, entro il 16 giugno o entro il 16 luglio, in questo caso , maggiorato dello 0,4% a titolo di interessi verso l’Erario) e la seconda, pari al 60%, entro il 30 novembre.
Il saldo va effettuato entro il 16 giugno di ogni anno e il suo versamento avviene, appunto, con il codice tributo 1795. Quanto ai criteri per il computo dell’acconto, è prevista la possibilità di avvalersi del calcolo storico, ovvero utilizzando quale riferimento i redditi maturati nell’esercizio precedente, oppure quello previsionale, che risulta maggiormente conveniente, se si stima per l’esercizio in corso un reddito inferiore a quello passato. Tuttavia, va posta attenzione al fatto che nel caso di errore si sarà soggetti a sanzioni e relativi interessi, per cui si dovrebbe fare ricorso al ravvedimento operoso per minimizzare l’aggravio fiscale.