Il codice tributo 1794 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva per il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, relativamente all’acconto sulla seconda rata o in unica soluzione.
In pratica, parliamo delle persone fisiche tenute ai versamenti con il modello Unico, che si avvalgono del regime agevolato per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità. Riguarda il versamento della seconda rata o dell’unica rata dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali comunali e regionali.
Il codice va riportato nella sezione Erario e nella colonna importi a debito versati, indicano l’anno di riferimento.
Si tratta di una misura incentivante l’apertura di nuove attività produttive e che si rivolge all’imprenditoria giovanile e ai lavoratori in mobilità. Queste categorie possono godere fino a un massimo di cinque anni di un regime fiscale agevolato, per cui l’Irpef e le relative addizionali sono fissate al 5% o 15% forfetario, purché i suddetti contribuenti godano dei requisiti previsti dall’articolo 27 del Dl n.98/2011. I giovani possono godere di tale beneficio fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, anche per un periodo superiore ai 5 anni, quindi.
I contribuenti nel regime dei minimi e del forfetario, titolati di partita IVA, hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali per via telematica, sia in acconto che in saldo. L’acconto va effettuato nei mesi di giugno e novembre, applicando il metodo storico o quello previsionale. Nel primo caso, il contribuente deve fare riferimento ala riga CM14 Differenza del modello Unico e applicare gli stessi criteri previsti per i soggetti Irpef. Per le imprese familiari, i titolari devono sommare all’acconto anche il 99% dell’imposta risultante dalla dichiarazione dei redditi dei collaboratori, con riferimento alla quota relativa al reddito di partecipazione all’impresa familiare.
Con il metodo previsionale, invece, l’acconto è commisurato all’imposta sostitutiva con aliquota del 5% sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che si prevede di conseguire nell’esercizio. Tale metodo consente di pagare un versamento inferiore a quello calcolato con quello storico o anche nessun versamento, qualora si presume di realizzare nell’anno un reddito inferiore a quello dell’esercizio precedente. Attenzione, però, perché se la previsione è erronea si è sottoposti a sanzioni, per cui si dovrebbe successivamente fare ricorso al ravvedimento operoso, pagando oltre al maggiore tributo dovuto anche la sanzione ridotta al 30% e i relativi interessi.
Il codice tributo 1794 è proprio quello che bisogna utilizzare per il versamento della seconda rata dell’acconto o di quella in unica soluzione.