Il codice tributo 1705 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento della ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero.
La sezione da utilizzare per la compilazione è quella Erario. Bisogna indicare l’importo a debito verso l’Erario, mentre il campo corrispondente all’importo a credito deve essere lasciato vuoto. Al Totale A va inserita la somma degli importi a debito complessivi verso l’Erario, mentre al Totale B va segnalata la somma degli eventuali importi a credito. Al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente verso il Fisco, che può ancora essere a debito, nel caso in cui il Totale A risultasse superiore al Totale B; a credito, se fosse il Totale B a risultare superiore al Totale A.
Per capire di cosa parliamo, dobbiamo citare il decreto legge n.225 del 2010, che ha modificato la legge n.77 del 1983, nella parte concernente le disposizioni in materia di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM di diritto estero.
A seguito di tale modifica, la disciplina sulla tassazione dei proventi derivanti da partecipazioni in OICVM comunitari armonizzati trova applicazione anche con riferimento ai proventi derivanti da partecipazioni in OICVM di diritto estero non conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE.
Per farla breve, a partire dall’1 luglio del 2011, i proventi periodici conseguiti in sede di riscatto, cessione o liquidazione delle quote o azioni degli OICVM sopra indicati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile dei partecipanti, ma sono assoggettati a una ritenuta a titolo di imposta del 20%, 26% a partire dal luglio 2014, se percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale. Ciò accadeva fino a tale data solamente per i redditi derivanti dalla partecipazione a OICVM armonizzati.
Continuano, tuttavia, a essere assoggettati a una tassazione progressiva quei proventi derivanti dalla partecipazione in OICVM esteri diversi da quelli sopra indicati, ovvero che non sono non situati in stati, che abbiano aderito alla direttiva comunitaria per l’armonizzazione e che non rientrino nella white list, in quanto il soggetto gestore non è assoggettato alla vigilanza.
Circa le modalità di applicazione della suddetta ritenuta, si ha che essa sia a titolo di acconto nei confronti di soggetti residenti in Italia e che detengono quote o azioni all’interno dell’esercizio di un’impresa commerciale, a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti residenti in Italia.