Il codice tributo 1243 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dei proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti. La sezione da compilare è quella Erario e il codice tributo può essere utilizzato solo a debito, per cui non va scritto nulla nel campo corrispondente agli importi a credito compensati, mentre va indicato quello a debito e va
segnalato anche il mese di riferimento, nella forma 00. Al Totale A va indicata la somma degli importi a debito verso l’Erario, al Totale B la somma degli importi a credito, vantati eventualmente sempre nei confronti dell’Erario. Al Saldo si ottiene così la posizione netta del contribuente, che può essere sempre a debito, nel caso in cui A sia superiore a B, oppure a credito, se è B ad essere superiore ad A.
Vediamo di cosa stiamo parlando di preciso. Del versamento delle ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente, quando questi sono corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti. Vediamo chi è tenuto a effettuare il versamento. Il sostituto d’imposta, tramite il modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita IVA, ovvero tramite banche, agenzie postali, agenti della riscossione o con modalità non telematiche per i non titolari di partita IVA.
I contribuenti tenuti al pagamento sono le società di capitali e enti commerciali, spa, srl, società cooperative, Sapa, enti pubblici e privati diversi dalle società, istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie, enti che non svolgono attività commerciali.
Come abbiamo potuto comprendere, parliamo di quei proventi di natura finanziaria erogati da organizzazioni estere di imprese residenti a soggetti residenti in Italia. Si pensi a tale proposito a una filiale di una società italiana all’estero, che deve corrispondere a una banca con sede in Italia interessi su un prestito ricevuto. In questi casi, essi sono sottoposti a un’imposta sostitutiva con aliquota del 12,50%. Tale versamento può essere operato dall’impresa estera o da un suo rappresentante fiscale nel nostro paese, il quale risponde in solido con la prima per le obbligazioni riguardanti tale versamento.
Il percipiente è tenuto a comunicare i dati e le informazioni utili a segnalare l’ammontare dei redditi percepiti, oppure in alternativa potrà esibire una dichiarazione sostitutiva. Se, invece, tali proventi sono riscossi direttamente all’estero, si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. n.917, 22 dicembre 1986.
L’utilizzo del codice tributo è quindi semplice.