Il codice tributo 1045 è quello che il contribuente deve versare sui contributi che le imprese ottengono da regioni, province, comuni e altri enti pubblici. Al Quadro SF del modello 770 vanno indicati i redditi da capitale, i compensi per l’avviamento commerciale e i contributi pubblici, questi ultimi alla lettera D. A parte devono essere indicati i premi corrisposti dall’Unire e dalla Fise. Tutti questi, in ogni caso, sono assoggettati a una ritenuta del 4% a titolo di acconto.
Il codice tributo 1036 va utilizzato alla sezione Erario, avendo cura di indicare l’anno di riferimento per il versamento. Il contribuente è tenuto anche a riportare nell’apposito campo l’importo a debito dovuto all’Erario, mentre dovrà lasciare vuoto lo spazio in corrispondenza dell’importo a credito. Successivamente, al Totale A dovrà inserire tutti i pagamenti dovuti verso l’Erario, mentre al Totale B dovrà riportare gli eventuali crediti vantati, sempre nei confronti dell’Erario. Infine, al Saldo si otterrà la posizione netta del contribuente, che resterà a debito, nel caso in cui il Totale A risulti superiore al Totale B, a credito, nel caso in cui sia il Totale B a prevalere sul Totale A.
Vediamo di preciso di cosa stiamo parlando. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici sono tenuti a operare una ritenuta del 4% con l’obbligo di rivalsa sui contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali.
La ritenuta viene effettuata a titolo di acconto ai fini Irpef e Ires, imposte dovute da chi percepisce il corrispettivo. Sono state fissate due condizioni per limitare il campo di applicazione della ritenuta di acconto, il destinatario del contributo pubblico deve essere un’impresa, i contributi non devono essere destinati all’acquisto di beni strumentali.
Per imprese s’intendono anche quei soggetti, che pur non rivestendo natura di imprenditori, conseguono redditi commerciali. Quanto, invece, ai contributi pubblici oggetto dell’obbligo di ritenuta, sono compresi anche quelli in conti interessi, erogati in virtù di specifiche disposizioni di legge agevolative.
Come detto sopra, la ritenuta è operata a titolo di acconto, per cui essa rappresenta un anticipo del prelievo fiscale a cui sono sottoposte le imprese beneficiarie del contributo pubblico, una volta che è stato determinato il reddito d’impresa imponibile.
Il Coni, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva non sono obbligati a effettuare la ritenuta a titolo di acconto sui contributi versati alle società sportive dilettantistiche. Infine, per i contributi erogati da Unire, la ritenuta è a titolo di acconto per i soggetti che esercitano attività d’impresa, a titolo definitivo per tutti gli altri.