Il codice tributo 1140 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di titoli di partecipazione e altri proventi finanziari, da parte degli intermediari, a titolo di acconto.
Stiamo parlando dell’acconto sull’imposta sostitutiva che gli intermediari finanziari devono sostenere ogni acconto sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o altri strumenti finanziari. Si consideri, per esempio, l’acquisto di un titolo azionario a un prezzo pari a 10 e la successiva rivendita a 15. Il maggiore prezzo rappresenta un guadagno per il titolare, ovvero una plusvalenza, che l’attuale legislazione fiscale tassa al 26%, 12,50% per i redditi derivanti dalla compravendita di titoli di stato.
Nel caso specifico, ci stiamo riferendo alle plusvalenze realizzate dal cliente di un intermediario, tenuto per conto del primo al versamento dell’acconto, come accade con il regime amministrato. Gli intermediari operano, cioè, come sostituti d’imposta e versano il dovuto all’Erario entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello di riferimento.
L’acconto, stando a un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, è dovuto entro il 16 dicembre di ogni anno e deve essere pari alla sommatoria dei versamenti dovuti per le plusvalenze del periodo che va da novembre a settembre, al lordo delle compensazioni eventualmente effettuate. Ciò implica che, essendo tali plusvalenze considerate al lordo di eventuali compensazioni con minusvalenze, l’acconto sia versato a prescindere dall’esistenza di una reale base imponibile. Per questo, l’intermediario potrà compensare l’eventuale plus pagato con i versamenti periodici attinenti ai mesi successivi.
Vediamo cosa succede, però, se il cliente passa dal regime amministrato a quello dichiarativo, provvedendo così alla gestione delle scadenze fiscali. Il codice tributo 1140 è relativo al versamento dell’acconto da parte dell’intermediario, per cui dobbiamo escludere, in assenza di evidenze legislative in tal senso e di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il suo possibile utilizzo allo scopo. Qualora all’atto dell’uscita dal regime amministrato, egli possegga una plusvalenza, l’unico modo per farla valere dovrebbe essere quella del rimborso.
Per il resto, il codice tributo va utilizzato nella sezione Erario, dove va compilato, tra gli altri, solo lo spazio relativo ai debiti verso l’Erario, non anche quello relativo ai crediti. Successivamente, bisogna indicare nel Saldo A tutti gli importi a debito posseduti, mentre nel Saldo B vanno segnalati gli eventuali importi a credito. Nel Totale comparirà la posizione netta del contribuente, che potrebbe essere ancora a debito, nel caso in cui A sia superiore a B, oppure tradursi a credito, nel caso in cui sia B a essere superiore.