Il codice tributo 1132 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita, derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata. Prima di proseguire con la spiegazione, dobbiamo puntualizzare cosa intendiamo per partecipazione qualificata. Il Testo Unico della Finanza qualifica quest’ultima come strumenti finanziari che consentano al titolare l’esercizio del diritto di voto all’assemblea dei soci per una percentuale superiore al 2% o che siano attinenti a una partecipazione al capitale superiore al 5%. Questo vale per i titoli negoziati su mercati regolamentati, mentre per quelli negoziati su mercati non regolamentati, le suddette percentuali salgono rispettivamente 20%, diritto di voto, e al 25%, patrimonio.
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, all’art.68 comma 6-bis, prescrive che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’articolo 5, escluse quelle semplici e gli enti ad esse equiparati, e di cui all’art. 73, comma 1, lett.a), costituite da non più di 7 anni, possedute per almeno 3 anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestire in società di cui all’art.5 e art.73, comma 1, lett.a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle stesse, sempre che si tratti di società costituite da non più di 3 anni.
Dunque, nelle ipotesi citate al paragrafo precedente, la società gode dell’esenzione fiscale ai fini IRES sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni qualificate. Negli altri casi, invece, dovrà sottoporre tali redditi all’aliquota IRES rideterminata allo scopo. Per plusvalenze si intende, grosso modo, la differenza tra il valore di cessione degli strumenti finanziari e il costo di acquisizione e di mantenimento. Il codice tributo 1132 è proprio quello che deve essere utilizzato per il versamento dell’imposta, compilando la sezione Erario del modello F24.
Nell’apposito spazio va riportato, tra gli altri, l’anno di riferimento per l’imposta, l’importo relativo all’imposta da versare, mentre va lasciato vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A deve essere indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati. Infine, al Sald si ottiene la posizione contributiva netta, che risulterà a debito nel caso in cui il Totale A sia superiore al Totale B, o a credito, nel caso opposto.