Il codice tributo 1200 è quello che le banche di credito cooperativo devono utilizzare con il modello F24 per il versamento della quota del 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015. Per capire di cosa parliamo, dobbiamo fare riferimento alla normativa per la riforma del sistema del credito cooperativo, contenuta nel Decreto Legge 14 febbraio 2016, n.18. In esso, al comma 3-ter viene stabilito che all’atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello stato un importo pari al 20% del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
In pratica, la riforma ancora in itinere ha assegnato alle circa 360 banche del credito cooperativo esistenti in Italia una sorta di avviso, o aderiscono alla holding centrale istituita dal governo, che fungerà da capogruppo sostanzialmente per tutte, oppure possono fare una scelta autonoma, ma questa è possibile a patto di possedere riserve per almeno 200 milioni di euro e versando al Fisco una quota del 20%. Secondo le stime del governo, sarebbero una decina le Bcc a possedere un livello minimo di riserve di tale importo e non è nemmeno detto che tutte queste scelgano la via solitaria, non aderendo alla holding nazionale.
Pertanto, stiamo parlando di un codice tributo istituito per pochi soggetti, che dovranno utilizzarlo nel solo caso in cui scegliessero di restare autonome, ma dovendo cedere al Fisco il 20% del loro patrimonio, come risultante al 31 dicembre 2015 secondo il bilancio approvato. In teoria, una platea maggiore di soggetti avrebbe potuto optare per tale scelta, aggregandosi subito dopo il varo del decreto con altri soggetti e dando così vita a banche di dimensioni maggiori e con riserve almeno pari ai suddetti 200 milioni.
Il codice tributo 1200 è proprio quello che le banche di credito cooperativo devono utilizzare per versare la quota del 20% del proprio patrimonio, utilizzando la sezione Erario del modello F24. Nell’apposito campo devono riportare l’entità dell’importo a debito da versare, mentre deve essere lasciato vuoto il campo relativo agli importi a credito compensati. Al Totale A va indicata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati, sempre verso l’Erario. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente, a debito nel caso di prevalenza del Totale A sul Totale B, o a credito, nel caso opposto.