Il codice tributo 1128 è quello che il contribuente deve utilizzare con il modello F24 per il versamento dell’imposta rideterminata ai fini Irpef, a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di una partecipazione qualificata. A questo proposito, l’art.68, comma 6-bis, del TUIR, recita quanto segue. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) dell’art. 67, plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate e plusvalenze diverse dalle suddette, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni o di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’art.5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all’art.73, comma 1, lett. a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all’art.5 e all’art.73, comma 1, lett. a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l’acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, sempre che si tratti di società costituite da non più di tre anni.
In pratica, le plusvalenze realizzate nei casi di cui sopra e da parte di società di capitale o di persone costituite da non oltre sette anni sono del tutto esenti da tassazione, qualora i relativi proventi vengano reinvestiti entro due anni. Se ciò non avviene, il contribuente è tenuto a sottoporre tali plusvalenze prima esentate a tassazione, comprese le addizionali locali.
Il codice tributo 1128 è quello che la società deve utilizzare proprio per il versamento delle imposte, evidentemente non avendo reinvestito i proventi entro i due anni dalla loro maturazione, così come il fisco pretende perché siano definitivamente esentate.
A questo proposito va utilizzata la sezione Erario. Nel campo corrispondente va indicato l’anno a cui il versamento fa riferimento e successivamente vanno scritti gli importi a debito versati, mentre deve essere lasciato vuoto il campo importi a credito da compensare. Al Totale A va segnalata la somma dei debiti verso l’Erario, mentre al Totale B la somma degli eventuali crediti vantati verso di esso. Infine, al Saldo si ottiene la posizione netta del contribuente.